Un conflitto tra diritti?

Nella sua ultima enciclica (Fratelli tutti), papa Francesco ha auspicato l’avvento di una universale fraternité “laica”, ossia basata su una solidarietà globale animata da una rivoluzione culturale che presuppone una rivoluzione politico-economica. In questo contesto, egli ha espresso alcuni giudizi che risultano perlomeno fuorvianti dal punto di vista teorico e pericolosi da quello pratico.

Ad esempio, il papa ha proposto di ridimensionare il diritto di proprietà privata. Secondo lui, quello di proprietà è un diritto non assoluto né primario né originario ma solo «un diritto naturale secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati», il quale invece è «un diritto naturale, originario e prioritario, il primo principio dell’intero ordinamento etico-sociale» (n. 120). Tralasciamo il fatto che qui si confonde tra diritto e principio, prospettando un paragone tra livelli imparagonabili; risulta comunque evidente che qui si prospetta un conflitto tra il diritto (secondario) alla proprietà privata e quello (primario) all’uso comune dei beni, conflitto nel quale il primo deve sempre cedere al secondo.

Tuttavia, a rigore, un conflitto è possibile non tra due diritti (per giunta naturali) ma quando un fatto si oppone a un diritto che dev’essere assolutamente rispettato. Ciò rivela che Francesco, pur trattando della proprietà come diritto, da una parte tende a considerarlo come una pretesa astratta che deve cedere all’esigenze concrete del genere umano, dall’altra tende a ridurlo a un mero fatto, la cui cattiva distribuzione sociale impedisce il diritto all’uso comune dei beni. Infatti, egli afferma che il possesso di beni rimane tutt’oggi un privilegio riservato ad alcuni a scapito del diritto di tutti al comune uso dei beni (n. 118). Il permanere dell’indigenza popolare sarebbe quindi dovuto alla mancata destinazione universale dei beni: «se qualcuno manca del necessario per vivere con dignità, è perché un altro se ne sta appropriando» (n. 119): affermazione questa storicamente dimostrabile come falsa, ma sorvoliamo.

Secondo il papa, questa prevalenza del dovere comune sul diritto privato produce «conseguenze molto concrete, che devono riflettersi sul funzionamento della società» (n. 120); eppure egli evita di precisarle (n. 122), perché allora dovrebbe stabilire che l’astratta destinazione universale dei beni deve realizzarsi con la loro concreta espropriazione ai più ricchi e ridistribuzione ai più poveri, evidenziando così nella pratica l’errore della impostazione teorica.

Orbene, a nostro avviso, ridurre quello di proprietà a un diritto non assoluto ma relativo, non primario ma secondario, non originario ma derivato, costituisce un giudizio ambiguo e temerario, perché afferma qualcosa che risulta essere “falsamente ovvio e ovviamente falso”, come si diceva una volta.

Esiste un diritto assoluto?

Primo punto: che quello alla proprietà privata sia un diritto non assoluto ma relativo, è un’affermazione (falsamente) ovvia. Propriamente parlando, l’uomo ha un solo diritto assoluto: quello di poter conoscere, onorare, amare e servire Dio al fine di salvarsi l’anima; parallelamente, le società hanno un solo diritto assoluto: quello di poter servire Dio come Creatore, Legislatore e Redentore dell’umanità, al fine di favorire la salvezza eterna dei loro componenti. Questo diritto è assoluto semplicemente perché deriva dal dovere supremo dell’uomo: quello di fare la gloria di Dio.

Ciò deriva dal fatto che i soli (veri) diritti umani sono quelli necessari a compiere i rispettivi doveri. Dato che il fine supremo dell’uomo, il suo dovere assoluto, è quello di fare la gloria di Dio salvandosi l’anima, egli ha diritto ad accedere a quei mezzi che gli sono necessari per compiere i doveri di creatura libera e, così facendo, conseguire il proprio fine ultimo (a cominciare da quello soprannaturale) ottenendo quel Sommo Bene comune che è Dio. Ad esempio, ogni uomo ha diritto a ricevere un’adeguata istruzione religiosa (quella data dalla vera religione, ovviamente).

I diritti umani sono tutti relativi?

Rispetto a questo unico diritto assoluto al sommo bene della vita eterna, tutti gli altri diritti umani sono relativi, anche quelli ai beni necessari alla vita terrena. Non solo il diritto alla proprietà, ma anche quelli al nutrimento, alla salute, alla dimora, al lavoro, alla famiglia e all’educazione, sono tutti diritti non assoluti ma relativi, perché non sono fini in sé ma sono solo mezzi utili per conseguire il fine supremo: fare la gloria di Dio salvandosi l’anima.

Perfino il diritto alla vita non è assoluto ma relativo, perché non è fine in sé ma solo mezzo per conseguire quel fine supremo. Ovviamente, la vita del corpo (fisica, temporale, naturale) è condizione necessaria per meritare e ottenere la vita dell’anima (spirituale, eterna, soprannaturale), ma ciò non rende quello alla vita (fisica) un diritto assoluto. Infatti, le Sacre Scritture, il Magistero della Chiesa e il diritto cristiano hanno sempre ammesso che, in certi casi estremi, si ha diritto a sacrificare la vita corporale se ciò risulta necessario per salvare quella spirituale, oppure per salvare quella della società, o anche per salvare l’onore divino.

Se il guadagnare e il possedere beni non è un diritto assoluto dell’uomo, non lo è nemmeno quello alla “condivisione dei beni terreni” riservati alla “destinazione universale dell’umanità”, come sembra pretendere l’enciclica Fratelli tutti. Anzi, esso non è nemmeno un diritto vero e proprio. La destinazione universale dei beni, infatti, è una finalità astratta che non stabilisce diritti o doveri concreti e precisi, giuridicamente sancibili ed esigibili da qualcuno a qualcun altro; essa non prevede regole di condivisione, tanto meno di sequestro e distribuzione dei beni. Essa stabilisce solo che i beni necessari alla vita siano accessibili a tutti, specialmente a chi ne ha diritto o bisogno, evitando che vengano accaparrati da un individuo o da una organizzazione o da una collettività.

Insomma, il fatto che quello alla proprietà privata sia un diritto non assoluto ma relativo non significa gran che, tantomeno richiede rivoluzioni sociali che compromettano o vanifichino l’istituzione proprietaria.

Quello alla proprietà è un diritto secondario?

Secondo punto: che quello alla proprietà sia un diritto non primario e originario ma solo secondario e derivato, è (ovviamente) falso. Anche diritti importanti come quelli alla sicurezza, al benessere, allo studio, allo sport, al riposo, alla solidarietà, a emigrare, sono tutti diritti secondari perché presuppongono quelli primari (come quelli alla vita e al culto), sono tutti subordinati all’esigenze del bene comune della società e dipendono tutti dalle condizioni oggettive che li rendono possibili. D’altronde, l’esperienza storica dimostra che l’uomo può vivere anche privo di quei diritti secondari.

Tuttavia, quei diritti umani non sono tutti eguali; tra loro esiste una gerarchia richiesta dalla loro diversa importanza e funzione. Ad esempio, vi sono diritti teoricamente secondari ma praticamente primari, perché risultano concretamente indispensabili all’uomo per vivere degnamente e non solo sopravvivere miseramente.

Per “vivere bene”, ossia per esercitare la “vita buona” auspicata dalla filosofia e quella santa auspicata dalla teologia, normalmente l’uomo ha bisogno di essere assistito da tre società necessarie: quella famigliare, quella comunitaria e quella politica (detta oggi Stato). Specialmente se sono cristiane, esse gli permettono di nascere, crescere e perfezionarsi nella conoscenza della verità e nella pratica della virtù. Ma la vita familiare, comunitaria e politica dell’uomo (compresa quella cristiana) può sostenersi e progredire solo se è dotata di beni posseduti e usati dai concreti individui che l’animano e la guidano, ossia se è dotata di proprietà individuale o sociale; perfino diritti importanti come quelli alla salute o alla sicurezza presuppongono che l’uomo possieda mezzi che lo proteggano da malattie, incidenti, aggressioni. (Il che, tra l’altro, ci dovrebbe far capire che non si può semplicemente sacrificare il sistema economico a quello sanitario, come oggi alcuni pretendono col pretesto dell’emergenza virale).

Di conseguenza, il diritto di proprietà, per quanto sia teoricamente secondario, è un diritto concretamente primario, perché rende possibili quelle citate condizioni sociali (famiglia, comunità, Stato) che permettono l’esercizio degli altri diritti secondari e, più in generale, è un principio che tutela l’ordine naturale della società. Per l’esattezza, quello di proprietà è un diritto naturale derivato, ossia concretamente applicato dallo jus gentium, che lo proporziona alle esigenze del bene comune della società (cfr. Johannes Messner, Sozialethik, Tyrolia Verlag, Innsbruck 1965, n. 171).

La proprietà è una funzione sociale?

Dire che la proprietà è una funzione sociale, come spesso si afferma, è erroneo; se così fosse, non esisterebbe diritto proprietario ma solo diritto a ricevere dalla collettività i beni di sussistenza, come pretende l’ideologia socialista. In realtà, la proprietà non è ma ha una funzione sociale, ossia la compie di per sé, non per imposizione esterna o per composizione d’interessi; per questo, normalmente, individui, famiglie, professioni e comunità hanno diritto ad acquisire quella proprietà privata che, oltre a permettere l’esercizio dei loro ruoli, adempie a una utilità sociale.

Insegna Pio XII: «Il diritto dell’individuo e della famiglia alla proprietà è (…) un diritto al quale certamente sono connessi obblighi sociali, ma che non è soltanto una funzione sociale» (discorso del 14-9-1952); e Giovanni XXIII: «al diritto di proprietà privata è intrinsecamente inerente una funzione sociale» (enciclica Pacem in Terris, n. 7); e il Concilio Ecumenico Vaticano II: «ogni proprietà privata ha, per sua natura, una funzione sociale» (Gaudium et spes, n. 71). Certamente «la proprietà privata ha, per istituzione divina, da assolvere a un duplice servizio: a), il servizio all’individuo e alla sua famiglia; b), il servizio alla comunità umana, al bene comune» (Eberhard Welty O.P., Catechismo sociale, Ed. Paoline, Francavilla a Mare 1967, vol. II, n. 20). Ma il secondo servizio, che corrisponde al fine remoto della proprietà, può concretamente e normalmente essere adempiuto solo adempiendo il primo, che corrisponde al fine prossimo della proprietà; una proprietà infatti non può appartenere a un astratto “genere umano”, ma deve sempre appartenere a una “persona”, sia essa individuale o collettiva, sia privata o pubblica.

«Se la proprietà privata non è considerata in sé stessa come un principio appartenente all’ordinamento naturale della società, (…) allora essa viene ridotta a principio funzionale al servizio di un sistema sociale anteriormente pianificato (…) La stessa concezione di proprietà privata finisce socializzata e considerata semplicemente come espressione delle condizioni sociali» (J. Messner, Sozialethik, n. 171).

La destinazione universale dei beni non è un assoluto

Terzo punto: dire che il diritto di proprietà privata è relativo perché subordinato all’assolutamente necessaria destinazione universale dei beni, è un’affermazione perlomeno fuorviante, perché presuppone che questa destinazione sia un assoluto al quale tutto deve ordinarsi, compreso il bene comune delle società concretamente esistenti.

Se così fosse, questa subordinazione dovrebbe valere non solo per il diritto alla proprietà ma anche per tutti gli altri diritti, compresi quelli al lavoro, alla famiglia e alla vita: infatti, i diritti dei lavoratori hanno una destinazione sociale come quelli dei proprietari, il diritto alla famiglia è funzionale alla prosecuzione della specie umana e perfino il diritto alla vita è subordinato al bene comune universale.

Oggi, la destinazione universale dei beni viene spesso fraintesa come “uso comune”, ossia in senso collettivistico e per di più egualitario, per cui essa rischia di giustificare progetti utopistici che provocano gravi ingiustizie e disordini. Molti credono che i beni terreni possano conseguire la loro destinazione sociale principalmente se vengono sottratti all’uso privato, che è quello proprietario, e consegnati a quello pubblico, che spesso è quello statale, mediante forme di “socializzazione” che prevedono sia la massima limitazione del diritto di proprietà, sia l’espropriazione dei beni privati a beneficio di anonime e incontrollabili autorità o istituzioni economiche e politiche (anche internazionali, come l’Unione Europea). Ritorna qui l’illusione di poter sostituire il governo delle persone con l’amministrazione delle cose, come pretendevano molti ideologi socialisti (Saint-Simon, Proudhon, Marx).

In realtà, questa destinazione universale dei beni non è un principio o un’esigenza assoluta del vivere civile, tantomeno della morale sociale, ma è solo una condizione auspicabile per favorire il bene comune dell’umanità; comunque sia, questa destinazione non va intesa come regola che autorizza l’espropriazione indiscriminata dei beni privati e la loro redistribuzione egualitaria alla collettività, cosa che danneggerebbe proprio il bene comune economico delle società e dell’umanità.

La destinazione sociale dei beni richiede la loro proprietà privata

In realtà, il magistero sociale della Chiesa ha sempre avvertito che la destinazione universale dei beni si realizza normalmente mediante il loro uso sociale e questo si realizza concretamente diffondendoli sotto forma di proprietà privata; all’uso comune dei beni terreni «corrisponde l’obbligo fondamentale di accordare una proprietà privata possibilmente a tutti» (Pio XII, discorso del Natale 1942). Del resto, il famoso principio di sussidiarietà stabilisce che un’opera sociale, se può essere ben compiuta da una istituzione minore (la proprietà privata) non dev’esserle sottratta per affidarla a una istituzione maggiore (una qualche collettività) che non la compirebbe altrettanto bene (Pio XI, enciclica Quadragesimo anno, n. 35); pertanto, ciò che può essere normalmente compiuto dal privato non gli venga sottragga per consegnarlo al pubblico.

Pertanto, è proprio attraverso la massima diffusione della proprietà privata che si può favorire il bene comune (economico) della società e, di conseguenza, anche la destinazione universale dei beni. Se dunque si vuole favorire la destinazione universale dei beni, bisogna permettere la massima diffusione di quella proprietà privata che permette alla ricchezza individuale (ma anche a quella sociale) d’impegnarsi nella caritatevole assistenza ai bisognosi, affinché ognuno possa dire: «questo è mio, ma per tutti noi» (Jean Villain S.J., La Chiesa è contro il capitalismo?, Nuova Accademia, Firenze 1963, p. 117).

Insegna Pio XII: «Il naturale corso delle cose porta con sé – e non è economicamente né socialmente anormale – che i beni della Terra siano, entro certi limiti, disugualmente divisi» (discorso del 7-9-1947). Insegna Pio XI: «la divisione dei beni in private proprietà è stabilita dalla natura stessa, affinché le cose create possano assicurare all’umanità una comune utilità, ma stabilmente e ordinatamente» (enciclica Quadragesimo anno, n. 27). Ciò significa che «l’istituto della proprietà privata fu necessario appunto affinché questa destinazione [universale dei beni] potesse effettivamente realizzarsi. (…) Questa destinazione non viene perduta con nessuna “appropriazione” dei beni, ma permane come dono e destinazione naturale» (E. Welty O.P., Catechismo sociale, vol. II, nn. 20 e 22).

La storia sacra ci testimonia questa verità. Sia dopo la Creazione che dopo il diluvio, Dio diede alla famiglia progenitrice (prima quella di Adamo, poi quella di Noè) il diritto di dominare la Terra impadronendosi dei suoi beni (Gen 1, 28) e trasmettendoli in eredità ai discendenti, affinché essi se ne approprino e ne usino non in modo egualitario bensì secondo giustizia, ossia secondo merito e bisogno. Osserva un illustre biblista: «La facoltà di appropriarsi della Terra (…) è benedizione divina, dotazione di una capacità (…) che è insieme assegnazione di una potestà (di un potere, di un diritto) e chiamata a un compito, a un dovere. “Fare frutto” e “acquisirne la proprietà” è, da parte degli esseri umani, nientemeno che rendere operante, presente e manifesta la gloria di Dio creatore» (p. Angelo Tosato, Vangelo e ricchezza, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, p. 530). Dunque, l’uso dei beni terreni è aperto all’intera umanità, ma dev’essere distribuito e fruito secondo le norme stabilite da Dio, ossia normalmente mediante la proprietà e l’eredità private.

Più tardi, Dio affidò la Terra Promessa alla stirpe di Abramo come sua proprietà, assegnando a ogni gruppo familiare una porzione da trasmettere ai loro discendenti (cfr. ad es. Num 26, 52-56). Infine, il divino Redentore si limitò a esigere dai fedeli la carità sociale, senz’attribuirsi il diritto di giudicare sulla distribuzione dei beni, anzi rifiutandolo esplicitamente (Lc 12, 13-14). Quanto alla primitiva comunità cristiana, la sua comunione dei beni fu solo volontaria, parziale e momentanea (S. Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles, l. III, capp. 132, 1 e 135, 1).

«La distribuzione della proprietà dipende anche da fattori vincolati alla diversità nell’umana natura, ossia con la diseguaglianza delle diverse persone nell’abilità e nella disponibilità a lavorare. (…) La riforma sociale deve mirare non a una semplice ridistribuzione delle proprietà, ma allo stabilire la possibilità di ottenere proprietà private a beneficio di coloro che ne sono privi; questo deve prodursi mediante una diffusione di accessi socialmente giusta, basata sul prodotto della cooperazione economico-sociale» (J. Messner, Sozialethik, n. 171, 3).

La famosa regola programmatica “da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”, essendo sia le capacità che i bisogni molto diversi tra gl’individui e variabili nel tempo e nello spazio, presuppone di ricevere e dare i beni secondo un criterio non egualitario ma anzi “meritocratico”, ossia in base all’impegno e alla responsabilità svolte in seno alla società; il diritto alla proprietà privata corrisponde appunto a questo criterio. Chi lavora, organizza e risparmia ha diritto a guadagnare e godere dei frutti del proprio impegno; chi lavora, organizza e risparmia più e meglio, ha diritto a guadagno e proprietà maggiori e migliori; invece, chi non s’impegna per sé o per gli altri non ha diritto a ricevere ricompense, anzi – ammonisce spicciamente san Paolo Apostolo – «chi non lavora non mangi» (2Tes 3, 7-14).  Si fa vera carità sociale non sottraendo i beni altrui ma donando i beni propri; del resto, «nel Giudizio finale verranno premiati non i ricettori bensì gli operatori di misericordia» (A. Tosato, Vangelo e ricchezza, p. 415).

Questo realismo cristiano è molto pedagogico, perché ammonisce gl’individui indigenti per loro colpa a non pretendere di essere mantenuti dalla società o dalla Chiesa per il solo fatto di esserne membri. Ad esempio, molti santi della carità (da sant’Ambrogio in poi) ammonirono i fedeli a non fare elemosina a gente che si approfitta della generosità altrui per sopravvivere nell’ozio a spese della comunità e al posto degl’indigenti incolpevoli.

La “socializzazione” dei beni impedisce la loro destinazione universale

La questione sociale e il controllo statale dell’economia non richiedono una dannosa rivoluzione che espropri e ridistribuisca i beni a tutti in modo egualitario, ma solo una prudente riforma delle forze produttive (lavoro, imprenditoria, finanza) in modo ch’esse possano ordinatamente assicurare il bene comune della società.

Se invece, col pretesto di assicurare un’astratta destinazione sociale dei beni, si scoraggia o s’impedisce la concreta proprietà privata, il risultato non sarà una migliore distribuzione dei beni e dei servizi, ma anzi una loro penuria e inefficienza che danneggerà la società e particolarmente le classi più bisognose. Questo risultato è dovuto al tendenziale disinteresse per il bene comune e alla fallace pretesa di ottenere tutto da non si sa quale istituzione preposta alla distribuzione di beni che, essendo “di tutti e quindi di nessuno”, finiscono col dissiparsi e con lo sterilizzarsi, oppure con il concentrarsi nelle mani di pochissimi approfittatori; in ogni caso, alla fine, non si produrranno più beni destinabili alla distribuzione.

A questo fallimentare risultato sono giunti non solo i brutali esperimenti collettivistici tentati dai regimi socialisti, ma anche i moderati esperimenti di “socializzazione generale” tentati da alcuni regimi socialdemocratici europei. Pertanto, bisogna stare attenti che l’utopistico sogno di una distribuzione dei beni all’intera umanità non diventi l’incubo di una “socializzazione” foriera di miseria per chi la subisce e di privilegi per chi l’impone. Del resto, già Pio XII aveva esortato alla «difesa dell’individuo e della famiglia contro la corrente che minaccia d’inghiottirli della socializzazione di ogni cosa, una socializzazione al cui termine il quadro terrificante del Leviatano diventerebbe una raccapricciante realtà» (discorso del 14-9-1952). Stiamo dunque bene attenti: solidarismo e dirigismo producono miseria per molti e tirannia per pochi.

Guido Vignelli

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