[Sull’argomento si veda anche la Dichiarazione dell’Osservatorio: QUI]

Il 15 gennaio u.s. è apparsa, sulla rivista “La Civiltà Cattolica” (n. 4118, anno 2022, volume I), una riflessione avente come argomento la discussione parlamentare sul «suicidio assistito». L’articolo, scritto da Padre Carlo Casalone, ha sollevato numerose obiezioni e ha provocato diverse reazioni da parte di intellettuali cattolici, movimenti pro-life, giuristi, filosofi e teologi. Lo scritto si svolge con un linguaggio molto «articolato», costantemente «misurato» e «in equilibrio» tra il dire e il non dire, a volte esageratamente tecnico.

L’analisi del problema della proposta di legge sull’eutanasia e suicidio assistito inizia da alcune considerazioni squisitamente ambientaliste: «La pandemia ha acuito questi interrogativi. L’onda del contagio globale ha, da una parte, smentito il mito del controllo e, dall’altra, evidenziato l’importanza di un atteggiamento di cura che non si limiti ai soli soggetti umani. I collegamenti tra tutti gli esseri viventi sul Pianeta, all’interno di un’unica biosfera, incidono sulla salute: si parla di One Health. Sullo sfondo si staglia una questione antropologica e culturale che va almeno evocata, per chiarire come il dibattito giuridico non sia che la punta emergente di un ben più ampio complesso di fattori». L’autore lascia intendere, come voce di sottofondo, che i nostri comportamenti irrispettosi nei confronti del pianeta (non è utilizzato il termine creato) potrebbero essere responsabili dell’attuale pandemia in un’ottica unitaria (One Health). Peccato però che le infezioni virali e batteriche siano presenti da secoli, in epoche lontane da possibili azioni inquinanti o lesive dell’ambiente.

L’autore prosegue poi con l’analisi della Legge 219/2017 su «Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento» e sulla Legge 38/2010 «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore». Anche in questo caso il giudizio è molto misurato: «Pur non mancando elementi problematici e ambigui, essa [la Legge 219] è frutto di un laborioso percorso, che ha consentito di raccordare una pluralità di posizioni divergenti […] Inoltre promuove le cure palliative e il trattamento del dolore [Legge 38/2010]». Nella sua analisi Casalone distingue tra «lasciar morire» e «far morire», quasi che tale differenza potesse giustificare o minimizzare la negatività etica dei contenuti del testo legislativo, evidenziando che solo lo 0,7% della popolazione aveva stilato le proprie DAT. Egli auspica di lavorare per applicare queste leggi, favorendo «una discussione più consapevole delle risorse disponibili per alleviare la sofferenza». Fortunatamente poi conclude ricordando che sarebbe stato meglio «cogliere la densità antropologica dell’argomento e il collegamento con il significato del morire, che a loro volta rimandano al senso del vivere e della cura reciproca all’interno della comunità». Peccato però che la Legge 219/2017, introducendo una sorta di «testamento biologico», crea di fatto i presupposti per l’apertura all’eutanasia. È sufficiente ricordare che è divenuta possibile la rimozione della nutrizione e idratazione del paziente, perché considerate procedure mediche, pertanto rimuovibili su richiesta dell’interessato. Non parliamo quindi dei contenuti della Legge stessa che, attraverso una eccessiva esaltazione del consenso informato, ipertrofizza il concetto di «autodeterminazione» del paziente. Costui può infatti gestire la propria salute in maniera quasi «totalizzante», con conseguente trasfigurazione del ruolo del medico che diventa semplice esecutore di ordini («disposizioni»), peraltro vincolanti.

Non parliamo ancora della Legge 38/2010. Anche nel nostro Paese è evidente la mancanza di una strategia sulle cure palliative, testimoniata dai scarsi contributi economici e dalle poche iniziative governative ad esse favorevoli. Persino il WHO, nella sua dichiarazione del 5 ottobre 2021, definisce le leggi sulle cure palliative fallimentari e non applicate: solo una persona su dieci nel mondo riesce ad ottenerle. Si tratta di una questione prioritaria: è profondamente ingiustificato l’impegno volto a leggi che uccidono le persone in difficoltà quando, nello stesso tempo, non sono applicate norme e decreti che dovrebbero aiutarle o salvarle.

L’analisi dell’autore evidenzia tutta la propria contraddizione e i propri limiti quando pone a confronto il referendum promosso dai radicali e il DL Bazoli sul suicidio assistito in discussione in Parlamento. La teoria sostenuta da Casalone è la seguente: è meglio approvare la Legge in Parlamento, perché ciò «potrebbe costituire un argine, benché imperfetto ed esso stesso problematico» con la possibilità di far decadere il referendum, tenuto conto che «il Parlamento non è vincolato dai pronunciamento della Corte […] e può riconoscere nella sentenza un indicatore della convergenza raggiungibile tra le diverse posizioni».

In queste affermazioni sono evidenti alcuni errori:

1) il male minore (la legge in discussione in Parlamento) è presentato come preferibile rispetto al male maggiore (referendum). Peccato però che il male minore è sempre male e la sua struttura ontologica rimane in ogni modo negativa.

2) È errato pensare che portando avanti e approvando rapidamente il testo Bazoli in Parlamento si creerebbero i presupposti per evitare il referendum. Una recente intervista del prof. Mantovano spiega chiaramente la questione: «l’articolo 579 c.p. [oggetto di modifica nel referendum] è qualcosa di diverso dall’art. 580 c.p. [oggetto di modifica in Parlamento]. Il quesito referendario riguarda l’omicidio del consenziente, ovvero la possibilità di togliere la vita a una persona sulla base della disponibilità della vittima e dell’espressione del suo consenso, mentre il testo Bazoli si propone di dare attuazione alle sentenza n.242 del 2019 della Corte Costituzionale, con oggetto l’articolo 580, cioè l’aiuto al suicidio. Due cose completamente diverse, quindi. Entrambe hanno in comune il fatto di occuparsi del fine-vita ma sotto prospettive non sovrapponibili […]. Poiché il testo Bazoli riguarda un’altra norma del codice penale, questo non incide minimamente sul quesito referendario». In parole povere, il testo in Parlamento e il quesito referendario discutono su articoli del Codice penale diversi tra loro, con percorsi giuridici distinti. L’approvazione della legge in Parlamento non impedirebbe l’approvazione del referendum, né potrebbe influire sul suo esito a meno che non sia valutata la sua inammissibilità da parte della Corte Costituzionale, come verificatosi il 15 febbraio u.s.

L’articolo prosegue con una breve analisi delle indicazioni al ricorso al suicidio assistito («patologia irreversibile», «prognosi infausta», «condizione clinica irreversibile»). Si tratta di un piano inclinato che porta inesorabilmente ad allargare la cerchia di pazienti che potrebbero essere uccisi, come dimostrato dalle leggi olandese e belga. Ormai gran parte della letteratura giuridica, teologica e bioetica concorda nel ritenere tali «definizioni» superate, inadeguate, troppo generiche e aspecifiche, incapaci di riconoscere con sicurezza il tipo di paziente ammalato. Del resto, persino lo stesso autore riconosce che «la descrizione delle situazioni cliniche considerate necessarie per richiedere l’assistenza nel morire, per quanto inizialmente precisate con chiarezza, tendono ad appannarsi con il tempo […] e giungono fino a coprire la stanchezza di vivere». Questa impostazione generale, del resto, parte dai casi eccezionali includendo poi situazioni sempre più diffuse e frequenti, dove è chiaro che neppure condizioni precise e stringenti, con adeguati mezzi di verifica, possono porre freno ad una deriva eutanasica su vasta scala. Il DL Bazoli in discussione al Parlamento utilizza proprio tali categorie e lascia aperta la strada ad un suicidio assistito semplice da praticare.

Padre Casalone poi affronta il tema complesso del consenso informato, della relazionalità e della fiducia. Egli afferma giustamente che «la vita umana non è riducibile solamente a oggetto su cui decidere nella sfera privata e individuale, come se non avesse alcuna ricaduta sugli altri. Accentuare univocamente l’autodeterminazione porta a sottostimare la reciproca influenza che si realizza attraverso la cultura condivisa e le circostanze concrete: richieste apparentemente libere sono in realtà frutto di un’ingiunzione sociale, di cui la spinta economica è parte rilevante[…] In nome dell’autodeterminazione si arriva a comprimere l’esercizio effettivo  della libertà, soprattutto per coloro che sono più vulnerabili; lo spazio dell’autonomia, di cui il consenso vorrebbe essere espressione, viene gradualmente eroso».

Èaffrontato il problema dell’obiezione di coscienza che né la sentenza della Corte Costituzionale né il testo Bazoli sembrano aver considerato. L’autore critica tale decisione perché porterebbe ad una «privatizzazione dell’assistenza e dell’evento stesso del morire, facendolo sparire dalla sfera pubblica e privando il paziente della rete di relazioni che tessono la convivenza sociale e sostengono nei momenti di crisi. Uno scenario che la Legge intende scongiurare, prevedendo che la morte che la morte possa avvenire anche in una struttura ospedaliera . Anche in questo caso l’analisi di Casalone è discutibile. Il problema fondamentale non è se la morte debba essere pubblica o privata, ma se la vita è un bene «disponibile» o meno. Per il cristiano è un dono di Dio creatore, è sacra e inviolabile. Per ogni uomo è qualcosa «di ricevuto» e che si ha la responsabilità di rispettare, perché non è un oggetto di cui si può disporre, di cui si è proprietari.

È fatto un cenno alle cure palliative che vengono sollecitate. L’autore critica l’ultima parte dell’articolo della legge Bazoli dove si afferma che i pazienti candidati al suicidio assistito devono averle «esplicitamente rifiutate», ritenendolo poco chiaro. Una critica simile è mossa infine nei confronti dei Comitati per la valutazione clinica che dovrebbero approvare, caso per caso, la richiesta del paziente che intenda suicidarsi.

Le conclusioni del lavoro seguono coerentemente il filo conduttore di tutto il ragionamento di Casalone:

1 – L’argomento in questione dovrebbe essere affrontato con «pacatezza, in modo serio e riflessivo e ben disposti a trovare soluzioni – anche normative – il più possibile condivise».

Credo che nessuno di noi stia affrontando il tema del fine-vita in maniera poco seria e senza un’approfondita riflessione. Non è il tono con cui la questione è affrontata che rende le nostre argomentazioni valide o meno, quanto piuttosto i suoi contenuti, e ritengo che l’unica risposta valida sia l’impegno, deciso e non ambiguo, a tutelare la vita dal suo concepimento fino alla fine. Le soluzioni «condivise» infatti hanno portato alla legge sull’aborto (con più di 6 milioni di bambini morti in Italia), sul divorzio (con migliaia di famiglie frammentate), sulla fecondazione artificiale (con milioni di embrioni congelati).

2 – «La domanda che si pone è, in estrema sintesi, se di questa proposta di legge occorra dare una valutazione complessivamente negativa, con il rischio di favorire la liberalizzazione referendaria dell’omicidio del consenziente, oppure si possa cercare di renderla meno problematica modificandone i termini più dannosi.[…] Il principio tradizionale  su cui si potrebbe ricorrere è quello delle leggi imperfette, impiegato dal Magistero anche a proposito dell’aborto procurato».

Abbiamo già risposto a queste considerazioni, ricordando che non esiste un male minore, capace di porre freno ad un male maggiore. Aggiungerei che tutto il Magistero continua a condannare con forza l’aborto e l’eutanasia, come espressioni di azioni contrarie alla sacralità della vita. Non esistono leggi perfette o imperfette, esistono leggi rispettose o meno della legge naturale.

3 – «Ci sembra importante che si arrivi a produrre una legge. In caso contrario, si assesterebbe un ulteriore colpo alla credibilità delle istituzioni, in un momento già critico[…] Nell’attuale situazione culturale e sociale, sembra a chi scrive da non escludersi che il sostegno a questa PdL non contrasti con un responsabile perseguimento del bene comune possibile».

L’unico perseguimento del bene comune è la difesa della vita sempre e in ogni circostanza. Ritengo che la proposta di legge Bazoli vada in direzione contraria, banalizzando la morte e rendendola disponibile á la demande. L’unica risposta seria e decisiva è quella di cancellare questo testo e di aprire ad una giurisprudenza capace di creare speranze, fiducia nel futuro, dignità alle vite, anche quelle degli infermi e morenti. Del resto fuori dall’esperienza cristiana, resta solo un grande vuoto. «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna».

Stefano Martinolli

Medico, bioeticista,

Collegio degli Autori dell’Osservatorio

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