Joseph Hilaire Pierre René Belloc

In un precedente articolo intitolato “La sicurezza sociale come sistema di schiavitù” abbiamo rivelato alcune caratteristiche generali di questa nuova struttura ortopedica ideata dai rivoluzionari per un migliore controllo delle sfortunate società occidentali in decomposizione. In ambito spagnolo, il suo consolidamento da parte della dittatura franchista attraverso la “Legge” delle Basi del 28 dicembre 1963 suscitò la corrispondente opposizione non solo – come era necessario – nel campo cattolico-monarchico o javierista, ma anche in quello spagnolo. schiere di gruppi o pubblicazioni di tendenza fondamentalista che si limitavano a preservare il significato genuino della Dottrina Sociale della Chiesa. Tra questi ultimi vi era la scissione carlista dal Sivattismo , nel cui organo principale Tiempos Críticos , nel numero di marzo 1964, furono inclusi commenti pertinenti come questi in occasione della suddetta “Legge”:

«Nell’eccessivo desiderio che la Rivoluzione in Spagna – sia essa “monarchica”, repubblicana o dittatoriale – ha sempre avuto di copiare ciò che è straniero, è anche sempre arrivata in ritardo. Cioè con un notevole ritardo rispetto alle formule straniere. L’attuale forma rivoluzionaria che tiranneggia la Spagna non fa eccezione alla regola. Con la nuova Legge [ sic ] delle Basi di Previdenza Sociale – recentemente approvata da quelle che chiamano Cortes e non sono –, si lanciano apertamente nel socialismo franco, finora più o meno nascosto, più o meno mitigato in forme socializzanti. «Per il socialismo lo Stato è tutto. Senza lo Stato nulla può concepire il socialismo. È, in breve, totalitarismo. […] Il socialismo può esserci dato con nomi diversi e con diverse apparenze esterne. Sottomessi spudoratamente alle convenzioni internazionali o apparentemente indipendenti in ogni paese. Totalmente o parzialmente. Ma alla fine sono gli stessi cani con collari diversi. La nuova Legge Base sulla Previdenza Sociale [sic] ha avuto, almeno, la galanteria di non dire che era cattolica. Né nella sua ampia Spiegazione delle ragioni, né nel suo speciale punto 1 di “Giustificazione e orientamenti della legge”, viene affatto menzionata la dottrina sociale della Chiesa. Complimenti per la sincerità! Anche se, a dire il vero, sarebbe molto difficile e complicato che la nuova Legge citasse le Encicliche sociali dei Papi e poi sviluppasse dei principi che le contraddicono. «Insomma, tutto per lo Stato e tutti per lo Stato. E niente senza lo Stato. Il socialismo non poteva trovare sistema migliore che gli fosse fedele e lo servisse meglio” (Vedi Manuel de Santa Cruz, Appunti , Volume 26, Anno 1964, pp. 40-42).

La critica principale risiede nell’inserimento obbligatorio in tale organizzazione praticamente di chiunque svolga una qualsiasi attività economica, aspetto fondamentale su cui si concentravano anche le denunce di Hilaire Belloc nella sua esposizione accurata e profetica dello “Stato servile” quando cominciavano ad emergere in Gran Bretagna i primi provvedimenti volti alla sua attuazione risalgono ai primi decenni del secolo scorso. La Previdenza Sociale nel suo complesso costituisce un intreccio di regole, divieti e sanzioni che determinano nel dettaglio aspetti essenziali e delicati della vita delle persone, impedendo il loro libero sviluppo in un ordine sociale autonomo e orientato al bene comune, nel quale, a dire il vero, la così Il cosiddetto principio – forse con terminologia non del tutto felice – di sussidiarietà predicato dalla Chiesa deve essere sempre rispettato.

Nel suo già classico libro del 1912, Belloc portava alcuni esempi tratti da quella legislazione nascente per dimostrare il nuovo status servile con cui voleva coprire, sotto il mantello della “protezione sociale”, i sudditi britannici; misure statali al servizio, in ultima analisi, dei macrocapitalisti e dei finanzieri, che non hanno problemi a permettere che le condizioni economiche dei consumi delle persone siano temporaneamente “alleviate” purché rimangano totalmente e costantemente subordinate ai loro interessi, così simili a quanto padroneggia facevano anticamente con i loro schiavi, o quello che oggi i proprietari fanno con i cavalli da corsa o con i cani da caccia, ai quali vengono riservate particolari cure di ogni genere. Da parte nostra, segnaliamo alcuni esempi illustrativi di tale stato servile che si possono trovare nel “Decreto” del 21 aprile 1966, che comprende il testo articolato nello sviluppo delle predette Basi “Legge”.

In primo luogo, nel Titolo II, Capo IV , dedicato all’“Assistenza sanitaria”, l’articolo 104, sotto la rubrica “Obblighi del beneficiario”, stabilisce quanto segue: “1. Il beneficiario deve osservare le prescrizioni dei medici che lo assistono. Quando, senza giustificato motivo, rifiuti o abbandoni il trattamento che ti viene indicato, potresti essere sanzionato con la sospensione del diritto al sussidio che ti spetta o, a tempo debito, con la perdita o la sospensione delle prestazioni di invalidità. 2. Il regolamento determinerà la procedura per qualificare come ragionevole il rifiuto del beneficiario di sottoporsi a cure, soprattutto se chirurgiche o particolarmente dolorose. In ogni caso, il beneficiario può impugnare la decisione sulla natura del suo rifiuto dinanzi alle Commissioni Tecniche di Qualificazione di cui all’articolo 144, all’uopo costituite presso i Tribunali Medici. 3. Gli Enti tenuti a prestare l’assistenza sanitaria non pagano le spese che dovessero verificarsi quando il beneficiario, per decisione propria o dei suoi familiari, si avvale di prestazioni mediche diverse da quelle a cui è stato assegnato, salvo nei casi determinati dal regolamento».

Il provvedimento “normativo” previsto per l’elaborazione di tali precetti è stato il “Decreto” del 16 novembre 1967, il quale non aggiunge alcuna modifica sostanziale a quanto detto. Insomma, chi paga è responsabile: al paziente o ai suoi familiari manca ogni discrezionalità in decisioni personali e trascendentali come quelle riguardanti la propria salute. Il malato è innanzitutto un “lavoratore”, e deve sottomettersi alle disposizioni impartite dallo Stato sovrano attraverso i suoi organi amministrativi ed enti collaboratori, affinché il malato ritorni al più presto al suo posto di lavoro. Sono lo Stato protettore e le sue organizzazioni ausiliarie a sapere meglio cosa è meglio per il paziente, non lui e le persone a lui vicine.

In secondo luogo, nel capo VII, dedicato alla “Vecchiaia”, l’articolo 156, intitolato “Imprescrittibilità e incompatibilità”, stabilisce nella sua sezione 2: “Il godimento della pensione di vecchiaia sarà incompatibile con l’attività lavorativa del pensionato, con le eccezioni e nei termini determinati dalla normativa. La norma “regolatoria” che sviluppa questo precetto è l’Ordine Ministeriale del 18 gennaio 1967, che prescrive al comma 1 dell’articolo 16 quanto segue: “Il godimento della pensione di vecchiaia sarà incompatibile con ogni lavoro del pensionato, dipendente o lavoratori autonomi, che dà luogo alla loro inclusione nel campo di applicazione del regime generale [o] di uno qualsiasi dei regimi speciali di sicurezza sociale, previsti dai numeri 2 e 3 dell’articolo 10 della legge sulla sicurezza sociale”. Ora, poiché questi due numeri dell’articolo 10 prevedevano praticamente ogni genere di attività (ad eccezione, allora, di quelle ecclesiastiche e militari), ciò si traduceva in realtà in un quasi generale divieto per il pensionato di potersi dedicare ad un compito remunerativo mentre riscuote la pensione. Pertanto, secondo questo sistema, una persona che rientra nella categoria del “pensionato” non può contemporaneamente percepire un reddito monetario e svolgere i compiti remunerativi che gli aggrada o ritiene convenienti; e se gli ispettori della State-Providencia “beccano” un pensionato “in pensione” al lavoro, sospendono automaticamente la riscossione della sua pensione fino a quando non avrà portato a termine questo lavoro lucroso.

Infine, all’interno del Cap nel suo articolo 175, intitolato “Durata, proroga e sospensione delle prestazioni di base”, dispone nella sezione 1 che: “Le prestazioni economiche [per la disoccupazione] saranno efficaci per sei mesi, finché persisterà la situazione di disoccupazione e a condizione che il disoccupato non abbia rifiutato un’offerta di lavoro adeguato.” E nel suo paragrafo 4 ribadisce: «La percezione del beneficio può essere sospesa quando, mediante l’esecuzione di lavori marginali, si ottenga un reddito pari o superiore a quello ottenuto, e cesserà, ovviamente, quando il disoccupato consegue un nuovo lavoro o rifiuta un lavoro adeguato. Tralasciando – come avvenuto analogamente nel caso del pensionato, e che qui si ripete – l’incompatibilità stabilita nella struttura della Previdenza Sociale per cui una persona che ha contribuito possa ricevere contemporaneamente, ad un certo punto, se lo desidera, una somma monetaria reddito unitamente a quello ottenuto dal proprio lavoro, vorremmo soprattutto soffermare l’attenzione sull’altra condizione stabilita per percepire l’indennità di disoccupazione, e cioè: quella di non aver rifiutato un impiego o un impiego idoneo. Naturalmente, come nel caso della “ragionevolezza” o meno del rifiuto del paziente a seguire un determinato trattamento, anche gli organi amministrativi avranno il compito di giudicare se la posizione lavorativa rifiutata dall’inquadrato sia “appropriata” o meno. no, nella categoria dei “disoccupati”. Poiché gran parte dei membri della comunità politica può ottenere il proprio potere d’acquisto solo attraverso l’occupazione, il ripudio dell’occupazione “proposta” comporterebbe la morte civile del “disoccupato”, che non avrebbe altra scelta se non quella di accettare comunque vada, pena l’esclusione sociale. In breve, tutto questo accumulo di mandati equivale semplicemente all’instaurazione di un regime di lavoro obbligatorio, cioè di un sistema di schiavitù, né più né meno, per la cui attuazione si usa la nota espressione eufemistica di “politica di piena occupazione”.

Félix M.ª Martín Antoniano

[Fonte: periodicolaesperanza.com]

(Foto: Wikipedia, Di Beresford)

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