In un mio precedente intervento mi sono soffermato a fornire qualche critica ispirata alla Dottrina sociale della Chiesa ad un articolo di Marta Cartabia pubblicato sulla rivista “Teologia” della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano al quale rimando. L’insigne giurista, già presidente della Corte costituzionale e attualmente ministro della giustizia, sosteneva la tesi degli “compromessi ragionevoli” nel caso di conflitti sociali per motivi religiosi. Nel mio intervento segnalavo non solo la fragilità ma anche l’errore di impostazione che stava, a mio parere, sotto questa proposta. Nel suo articolo, Marta Cartabia citava un lungo passaggio, che riporto integralmente qui sotto, al termine di queste brevi considerazioni, di una sentenza delle Sezioni Unite (SU) della Corte di Cassazione del settembre 2021 (n. 24414/21) proprio a proposito di come debba intendersi la laicità in armonia con il testo della Costituzione italiana. La sentenza riguardava il caso, evidenziato anche dalla cronaca, di una classe scolastica nella quale un insegnante toglieva il crocefisso durante la propria lezione e gli alunni lo rimettevano al suo posto sulla parete. Proviamo ad esaminare insieme il brano di questa sentenza per continuare il nostro esercizio di valutazione di questo concetto “aperto” di laicità alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.
I giudici sentenziano che, in base alla nostra Costituzione, la laicità non viene intesa come negazione della libertà di religione nello spazio pubblico, non secondo un concetto di neutralità ostile o escludente, ma di neutralità accogliente e valorizzante. Riconosce il contributo positivo che i valori religiosi possono arrecare alla vita pubblica, ma proprio per poter riconoscere a tutti quei valori la loro dignità, non ne sposa nessuno e assume come compito quello di garantire la presenza e il dialogo pubblico tra tutte le convinzioni religiose, secondo i criteri di una società religiosamente pluralista.
A questa visione della laicità si possono fare le seguenti osservazioni.
Innanzitutto, si potrebbe domandare se esista un limite per l’accettazione dei principi propri delle varie religioni e se veramente tutti forniscano dei contributi positivi alla vita pubblica. Vorrei ricordare che, negli Stati Uniti d’America, il movimento religioso denominato “Tempio di Satana”, dichiarando che per la loro religione l’aborto è un vero e proprio rito, chiedevano la sua approvazione giuridica in nome del principio della libertà religiosa, che negli Stati Uniti viene declinato pressappoco nella versione aperta suggerita dalla Cassazione italiana. L’esempio è volutamente estremo, ma solleva comunque un grosso problema che la sentenza suddetta nemmeno sfiora.
Solleva il problema di quali siano i principi e i valori alla luce dei quali la laicità aperta proposta dalla Cassazione giudica le varie religioni ed è eventualmente in grado di dire di no all’una o all’altra, precludendo ad essa lo spazio pubblico e quindi contraddicendo il principio della libertà di religione e quello della società religiosamente pluralista. Dal testo della Cassazione questi criteri non emergono e ciò lascia pensare che per la Costituzione essi non ci siano. Unico criterio sarebbe quello di ammettere tutte le identità religiose, nel presupposto – a dire il vero molto ingenuo – che tutte possano arrecare un contributo positivo alla vita pubblica.
Ora, una laicità che accetta per statuto tutte le religioni e che non ha criteri irrinunciabili alla luce dei quali giudicarle, dichiara di non essere interessata alla “verità” o meno delle religioni, ossia a verificare se una sia più vera dell’altra o se, dentro una religione particolare, ci siano aspetti più veri di altri. Questa situazione si può chiamare di “indifferenza alla religione”, che non è un atteggiamento positivo ma negativo, che non significa accoglienza e valorizzazione, come dice la sentenza della Cassazione, ma disprezzo e insignificanza. Sostenendo che tutte le religioni vanno accolte, la Cassazione dice che nessuna di esse ha senso, che nessuna ha più senso di un’altra e che quando due religioni dicono l’opposto su una certa questione tutte e due le posizioni hanno lo stesso valore e la laicità aperta le deve accogliere entrambe, pur se contraddittorie.
La Cassazione dice che quella italiana è una “neutralità inclusiva”, mentre invece è una “neutralità escludente”, perché accogliendo tutte le religioni di fatto le esclude tutte, considerandole insignificanti, nessuna più significante dell’altra, tutte ugualmente senza senso, quindi tutte inutili. Con il pericolo molto realistico che questa indifferenza religiosa possa diventare una nuova religione secolare, nel cui caso non si tratterebbe più di laicità
Stefano Fontana
Testo della sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra:
“La laicità italiana non è “neutralizzante”: non nega le peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale ed obiettiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nell’intimità dell’individuo. La laicità della Costituzione si fonda su un concetto inclusivo e aperto di neutralità, e non escludente di secolarizzazione; come tale, riconosce la dimensione religiosa presente nella società e si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse. Il principio di laicità non nega né misconosce il contributo che i valori religiosi possono apportare alla crescita della società; esso mira piuttosto ad assicurare e valorizzare il pluralismo delle scelte personali in materia religiosa, nonché a garantire la pari dignità sociale e l’eguaglianza dei cittadini. La nostra è una civiltà aperta alle diverse identità che si affacciano in una società in cui hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse: accogliente delle differenze, non esige la rinuncia alla propria identità storica, culturale, religiosa da parte dei soggetti che si confrontano e condividono lo stesso spazio pubblico, ma rispetta i volti e i bisogni delle persone. Ed è una laicità che si traduce, sul piano delle coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti del pari pregio dei singoli convincimenti etici nella costruzione e nella salvaguardia di una sfera pubblica nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista” [Pubblicato in: Marta Cartabia, Religioni e diritto in una società aperta, “Teologia”, 1 /2022, p. 12].

Stefano Fontana
Direttore dell'Osservatorio Card. Van Thuận