La mattina del 30 aprile scorso, durante la settima assemblea delle Congregazioni generali,  secondo informazioni rivelate da un cardinale al quotidiano “America” (Vedi qui), il cardinale Beniamino Stella avrebbe sostenuto che Francesco, nella riforma della Curia romana delineata con la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, abbia rotto con l’antica tradizione canonica di riservare il governo dei diversi dicasteri ai sacerdoti ordinati e ai Vescovi, consentendo l’accesso anche ai religiosi professi e ai laici, inducendo a pensare che la potestas iurisditionis si slegata dalla potestas ordinis.

Senza entrare nel dilemma giuridico può essere utile analizzare la questione da una prospettiva teologica piuttosto che canonica.

Il problema fondamentale non è il re, ma le regole del consiglio: il munus regendi, emancipatosi dal munus docendi, si costituisce causa efficiente del munus sanctificandi. Secondo questo schema, sembrerebbe che la santificazione dei fedeli dipenda dal governante, dalla sua dottrina privata e dalle sue decisioni, che, in ogni caso, si baserebbero su una presunta elezione divina: la realtà è così subordinata all’autorità. Un’autorità che crea la verità e si proclama sua interprete indiscussa. Secondo questa tesi, sembrerebbe che l’ufficio conferisca potere e santificazione alla persona che lo ricopre e che tutto ciò che egli fa sia incorporato in disegni provvidenziali con volontà positiva.

Nostro Signore Gesù Cristo, però, consegna a Pietro le chiavi del Regno (Mt 19,19), ma non tutto il suo governo, e neppure il mandato di costruire la porta. Questo Regno ha già le sue leggi, il suo sovrano e la porta ha un suo sistema già progettato: le chiavi danno solo accesso. Per questo il primo Papa, predicando il nome di Cristo davanti al Sinedrio, affermerà che «bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (At 5,29). Di conseguenza, la conoscenza della legge eterna (divinamente rivelata ed espressa nella Sacra Scrittura, nella Tradizione e nel Magistero definito) e della legge naturale (conosciuta attraverso la riflessione della ragione sulla realtà in azione) fonda, precede e deve informare il diritto canonico. Una legge che sarà obbligatoria nella misura in cui aderirà alle materie di sua competenza e legiferarà con fini e mezzi proporzionati.

A questo proposito, vale la pena ricordare il tipo di rapporti di potere che Cristo impone ai suoi apostoli: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse […] Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, si farà vostro servitore» (Mt 20,25-26). Né va ricordato che il Santo Padre deve governare la Chiesa in collegialità con i Vescovi: «I Vescovi governano come vicari e legati di Cristo […] non devono essere considerati vicari dei Romani Pontefici, poiché esercitano la propria potestà e sono, in verità, le guide dei popoli che governano. Pertanto, la sua potestà non è annullata dalla potestà suprema e universale, ma, al contrario, è affermata, rafforzata e difesa» (Lumen gentium, n. 27). Il principio di sussidiarietà deve governare i rapporti di governo nella Chiesa. Governo e società che, in ogni caso, siano al servizio e mai al di sopra del fine per il quale Gesù Cristo ha creato la sua Chiesa: “Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19).

Seminarista spagnolo

(Immagine, di Karl Raymund Catabas ,Unsplash)

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