[Per le prestigiose Edizioni Marcial Pons di Madrid è uscito, a cura del professor Miguel Ayuso, il volume “El derecho natural contra el derecho natural? Historia y balance de un problema” che raccoglie gli atti del convegno internazionale sul diritto naturale svoltosi dal 17 al 19 gennaio 2023 in Messico presso l’Università Autonoma di Guadalajara, convegno che ha rappresentato il cuore di ben due eventi di portata intercontinentale: le VIII Jornadas hispanicas de derecho natural e il VII Congresso mondiale dei Giuristi Cattolici, eventi che nel 2023 si svolsero contestualmente in Messico, a Guadalajara. Il volume, di 378 pagine in lingua spagnola, raccoglie i saggi di diciotto autori tra filosofi, giuristi, canonisti e teologi tra cui anche il nostro vicepresidente don Samuele Cecotti. Pubblichiamo il testo in lingua italiana del saggio di don Cecotti dal titolo “El derecho natural de Dario Composta” (pp. 255-264 del volume)]
Trattare di un tema complesso come il diritto naturale nel pensiero giusfilosofico e teologico di un autore dalla vasta produzione intellettuale quale don Dario Composta S.D.B., filosofo, teologo e canonista per molti anni docente presso il Pontificio Ateneo Salesiano e la Pontificia Università Urbaniana in Roma, nel breve spazio di una comunicazione, non è impresa agevole.
Se l’impresa è ardua, a renderla più agevole è la perfetta corrispondenza tra la ratio del convegno bene espressa dal titolo El derecho natural contra el derecho natural? Historia y balance de un problema e la ratio che si riscontra nelle opere di Composta dedicate al tema del diritto naturale.

Don Composta, da acuto pensatore di formazione e attitudine intellettuale schiettamente realista, non si limita a presentare e a proporre la lezione comune sul diritto naturale, tanto meno si limita a invocare una generica istanza giusnaturalista per fondare il diritto e le sue pretese sulla vita degli uomini. Con profondità di pensiero e coraggio intellettuale, le opere giusfilosofiche di don Composta presentano tutte una attenta considerazione critica del concetto di diritto naturale nella sua evoluzione storica così da rilevare non poche fratture in come diacronicamente si è dato il pensiero sul diritto naturale, fratture che non poche volte divengono vere e proprie contraddizioni insanabili.
Dietro un uso equivoco del medesimo lemma “diritto/legge naturale” si celano infatti tutte o quasi tutte le divergenze, le contraddizioni, le rotture che caratterizzano la storia del pensiero occidentale, dalla classicità greco-romana alla modernità (e post-modernità). Don Composta non solo ne è perfettamente consapevole ma non manca di analizzare con acume il problema, di scandagliarne le radici filosofico-teologiche, di rilevare la insostenibilità di quelle versioni del diritto naturale non fondate su un solido realismo metafisico-gnoseologico, non adeguatamente ancorate ad una vera antropologia filosofica e teologica.
L’attenzione di don Composta per il diritto naturale è dunque storico-critica per ciò che attiene la diacronica multiforme concettualità ricompresa sotto l’etichetta di “diritto naturale”, è fondativa per ciò che attiene il diritto naturale in se stesso. Ovvero don Composta non si limita a svolgere una ricostruzione critica del concetto ma si dedica a fondare razionalmente il concetto medesimo di diritto naturale nella sua accezione classico-cristiana (alla scuola di san Tommaso d’Aquino[1]).
Non manca nella produzione di don Composta anche una interessantissima riflessione sul diritto naturale in rapporto con le espressioni culturali, tecnologiche, sociali e ideologiche più “nuove”. Ne risulta una lucidissima considerazione, condotta con il lume del realismo gnoseologico-metafisico dentro cui è pensato e detto il diritto naturale classico-cristiano, di dimensioni della contemporaneità quali l’informatica, la cibernetica e l’antropotecnica (oggi diremmo: il transumanesimo), senza trascurare le filosofie/ideologie della postmodernità che pervadono e plasmano la secolarizzazione immanentista della nostra epoca.
Composta intravide quelle che noi oggi chiameremmo prospettive transumaniste nella possibilità tecnica di modificare/manipolare l’umano, ovvero di intervenire tecnicamente sulla natura stessa dell’uomo e già nel 1971 vi dedicò un chiaroveggente saggio[2], ripreso in diversi successivi lavori[3].
Scrive, ad esempio, in Il futuro del diritto naturale del 1985: «la sfida al diritto naturale del domani non proviene solamente dai poteri politici, ma dall’enorme suggestione degli strumenti di comunicazione sociale e dalla manipolazione scientifica che oggi ha invaso tutti i settori della convivenza sociale. Ma può un filosofo tacere di fronte ai rischi del domani nell’ambito dell’assetto sociale, della vita familiare, della stessa dignità della persona e della sopravvivenza dell’uomo? Il problema del futuro del diritto naturale allora non è più oggi un lusso speculativo del metafisico o del moralista, ma diviene un impegno dell’umanità intera. […] L’antropotecnica nel suo più recente sviluppo ha invaso tutti i settori della vita umana e in special modo le vie della trasmissione della vita con l’intento di non lasciare più ai mirabili automatismi della natura e dei suoi istinti il processo della nascita e sviluppo dell’uomo, ma rimetterlo all’arbitrio della tecnica. Si viene così a mettere in discussione la base metafisica del diritto naturale, poiché se la natura è manipolabile in radice, il problema del diritto naturale viene rimosso alle sue radici. […] Se l’antropotecnica ci pone di fronte al drammatico problema della sopravvivenza dell’uomo, della sua natura e perciò dello stesso diritto naturale, occorre ora rivolgere la nostra attenzione su di un altro fenomeno che sta dilagando nella nostra società […] mi riferisco all’informatica e alla cibernetica applicate alle tecniche di informazione e di produzione audiovisiva. Come potrà sopravvivere il diritto naturale, come rapporto di giustizia, come normatività e come diritto soggettivo in una società dominata dai calcolatori, dagli elaboratori, dai cervelli elettronici, dagli automi più sofisticati?»[4].
Anche sul versante della critica alle filosofie/ideologie della contemporaneità il contributo di don Composta è originale e acuto, non si limita infatti a considerare/confutare l’hegelismo e la sua progenie, il marxismo nelle sue diverse declinazioni e il formalismo giuridico. Don Composta individua invece come più insidiosi tra i nemici del diritto naturale l’esistenzialismo giuridico e il paradigma sociologico ma anche il personalismo, anche se dichiarato cristiano e ammantato di tomismo.
Anzi proprio verso i “tomisti” personalisti/esistenzialisti vanno le maggiori attenzioni polemiche di don Composta che non esita e definirli ideologici[5]. È sul piano metafisico-antropologico che Composta conduce la battaglia concludendo che «Esaminati da vicino i due confronti dialettici rivelano la profonda differenza e la diversa base metafisica. È ovvio pertanto che le velleità di costruire sulla seconda filosofia personalistico-esistenzialistica una dottrina del diritto naturale conforme alla tradizione tomistica può al più pervenire ad un livellamento di linguaggio o terminologica e perciò ad una apparente identità, ma non ad una sintesi dottrinale, poiché è incompatibile»[6].
Su natura e ragione don Dario concentra l’attenzione per smascherare l’impostura del “tomismo” personalista/esistenzialista. Scrive: «il concetto di natura non è molto gradito alla “nuova ontologia”; in generale lo si sostituisce dal concetto di “persona”; la ragione è ovvia: “persona” significa anzitutto sostituire al concetto di “essere” classico, quello recente di “esistenza” ossia di esperienza storicizzata: la metafisica oggettiva viene surrettiziamente sostituita con la nuova antropologia o ontologia esistenziale […] il concetto di “persona” permette ai teorici della nuova interpretazione di proclamare il primato della storia e della cultura su quello della “natura” […] Un altro cardine della “nuova” esegesi tomistica nel settore del diritto naturale è offerto dal concetto di ragione e dal ruolo che le viene attribuito. […] l’interpretazione dei “tomisti” personalisti e ideologici; essi, avendo respinto il fondamento oggettivo della “natura” con le sue “inclinazioni”, attribuiscono alla “ratio” il compito di creare interamente le norme del diritto naturale indipendentemente da qualsiasi presunto limite oggettivo. […] Una volta infatti che si rifiuta la “natura come sistema o cosmo ordinato”, non resta che riconoscere alla “ratio” l’onnipotenza legislatrice di calco prettamente kantiano, in nome … di san Tommaso! Una “ratio” che perdendo il carattere conoscitivo si identifica con la volontà e con la libertà: la “liberté créatrice” di Sartre. […] In conclusione, l’interpretazione tomistica del diritto naturale come ci è presentata nelle forzature del cosiddetto “tomismo esistenzialistico” non è conforme né alla lettera né allo spirito dell’Aquinate»[7].
A confutare il personalismo ritornerà più volte considerando quella ideologia tra le più nefaste e insidiose, lo farà, ad esempio, nel 1987 con il saggio Il diritto naturale tra naturismo e personalismo esistenzialista[8]. Qui il diritto naturale classicamente inteso è contrapposto tanto al personalismo quanto a ciò che Composta chiama naturismo, naturismo e personalismo sono a loro volta presentati come errori tra loro opposti: «Il naturismo si colloca dalla parte dell’uomo zoologico; il personalismo invece punta sulla creatività del pensiero e attribuisce solamente alla ragione il compito di costruire le norme di diritto naturale. Il realismo tomistico occupa una posizione intermedia; ma si noti bene che siffatta collocazione non deriva da un compromesso tra le due opposte precedenti teorie. In altre parole, il naturismo e il personalismo esistenzialistico sono sistemi del diritto naturale spuntati come escrescenze e deviazioni dall’originario insegnamento tomistico»[9].
Al naturismo, le cui radici sono nel giusnaturalismo protestante[10], Composta riconduce tre espressioni ideologico-politiche della contemporaneità: il liberal-capitalismo di Adam Smith, l’anarchismo di Bakunin e il neo-marxismo di Ernst Bloch e Ange Hesnard.
Il liberal-capitalismo è così smascherato nella sua identità naturistica e dunque incompatibile con la Verità Cattolica e con il diritto naturale classico-cristiano:
«Il naturismo ebbe diverse manifestazioni nel mondo protestante, ma un caso tipico è quello di Adam Smith, il fondatore del liberismo economico o capitalismo. […] il mondo economico è regolato da “inclinazioni” di ordine spontaneo, impiantate sulla natura inferiore dell’uomo e aventi un meccanismo autonomo di auto-regolazione […] Le regole della condotta economica non dipendono dunque da principi etici ma da questi impulsi naturali detti anche “istinti” […] Occorre dunque che tali impulsi siano lasciati liberi di esplicarsi; dal loro sbocco dipende il bene individuale e sociale […] le intenzioni etiche della persona non hanno nessuna parte nelle intenzioni della natura sicché il bene comune viene raggiunto anche contro le resistenze morali degli individui; è infatti la natura che dalla somma delle azioni di una società sa trarne gli effetti più desiderabili»[11].
Le opere nelle quali don Dario Composta ha maggiormente considerato il tema del diritto naturale sono certamente:
- Natura e ragione. Studio sulle inclinazioni naturali in rapporto al diritto naturale, Pas-Verlag, Zürich 1971;
- Teologia del diritto naturale, Civiltà, Brescia 1972;
- Filosofia morale ed etica sociale, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1983;
- Filosofia del diritto. Prolegomeni, epistemologia, metodologia, protologia, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1991;
- Filosofia del diritto II. I fondamenti ontologici del diritto, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1994
Si dovranno poi tenere presenti anche i molti articoli scritti da don Composta, i saggi editi e le lezioni universitarie. Per importanza non si può tacere il lungo articolo di don Composta Il diritto soggettivo secondo p. Luigi Taparelli d’Azeglio pubblicato in:
- Analecta Gregoriana. Miscellanea Taparelli, a cura di Pontificia Università Gregoriana e Civiltà Cattolica, Libreria Editrice dell’Università Gregoriana, Roma 1964
È pure interessante la pagina di teologia del diritto ove don Composta, trattando del can. 1013 CJC 1917 e can. 793 CJC 1983, espone magistralmente il legame tra diritto naturale (in questo caso dei genitori rispetto all’educazione della prole) e azione evangelizzatrice:
«Quando perciò il vecchio Codex iuris canonici can. 1013 ripreso nel nuovo, can. 793 inculca ai genitori l’educazione della prole, non fa che riprendere e corroborare il diritto naturale. […] Nondimeno il piano naturale del fatto educativo non è autonomo per il cristiano, che è stato elevato all’ordine soprannaturale. Questo è il senso da dare all’esortazione paolina quando egli si volge alle donne anziane delle primitive comunità cristiane e le esorta ad essere “maestre” (“kalodidáskaloi”) verso le giovani spose (Tit. 1, 11), esattamente nel senso che il vocabolo greco “kalodidáskalos” assume nell’educazione naturale, e trasfigurata in un vero apostolato. Un apostolato, peraltro, che non va inteso in senso stretto, quasicché occorra un mandato canonico della Chiesa, ma come una spiritualizzazione del diritto naturale»[12].
Qui emerge il dato peculiare del Cristianesimo che non giustappone il diritto divino positivo e la vita soprannaturale di grazia all’ordine creaturale e alla sua espressione giuridica nel diritto naturale, piuttosto intende natura e soprannatura in una unità teleologica tale per cui l’ordine naturale è assunto e perfezionato dall’ordine della grazia, così che il diritto divino positivo fa proprio in toto il diritto naturale compiendolo in un suo trascendimento perfettivo.
Proprio alla considerazione teologica del diritto naturale don Composta dedicò non poche energie essendo, come è noto, impegnato a promuovere e sviluppare in sede accademica una vera teologia (cattolica) del diritto. Teologia del diritto che, nella riflessione del Nostro, non può che considerare centrale il diritto naturale nella sua comprensione classico-cristiana, tomistica per eccellenza.
Sin dai primi studi di don Composta sul diritto naturale il problema della fondazione/giustificazione razionale è presente e rilevante essendo don Composta un intellettuale della seconda metà del ‘900 consapevole perfettamente della temperie culturale della sua epoca, perfettamente consapevole della contestazione che il diritto naturale subisce sino ad esserne negata la stessa possibilità.
Nel volume del 1971 Natura e ragione. Studio sulle inclinazioni naturali in rapporto al diritto naturale don Dario riprende e sviluppa il tema classico delle inclinazioni naturali[13] come dato antropologico (antropologia intesa in senso forte come ontologia dell’essere umano e non quale mera descrizione fenomenica e culturale) fondativo del diritto naturale. Nell’opera di don Composta antropologia e diritto ritrovano unità per il medio dell’etica, quell’unità infranta dalla modernità che separa l’etica dall’antropologia come il diritto dall’etica e dalla stessa antropologia.
Quell’unità di essere e dover-essere, di natura umana, etica e diritto che don Dario con estrema precisione va a ricomporre nell’ultima sezione del libro[14] raggiunge l’esito fondativo del diritto naturale secondo un percorso classico che ha però attraversato la modernità filosofica vincendone le obbiezioni. Il lavoro di don Dario è proprio di esame attento e critico di ciò che il pensiero occidentale ha prodotto sul tema della natura umana, delle inclinazioni naturali e di quel diritto che non è opera di umano legislatore ma della natura stessa riconosciuta dalla ragione. Il capo III della Parte Prima del volume è, ad esempio, dedicato a “Le inclinazioni naturali nel giusnaturalismo”. Ivi don Composta prende in esame le dottrine di Grozio, Spinoza, Locke e Pufendorf e, pur riconoscendo al giusnaturalismo dei Riformati di essere “diritto naturale cristiano”, si interroga sul razionalismo che anima questi autori. A Grozio riconosce di essere «fedele ad una tradizione secolare; ma in lui c’è qualche cosa di nuovo, anche se le voci che egli adibisce appartengono alla tradizione. Entro questo quadro vediamo maturare una teoria del diritto naturale fondata sulle inclinazioni (che qui sono dette “appetitus” “propensio”), ma senza che esse si colleghino ad una visione sinottica dell’universo. A Grozio manca una metafisica»[15], anche Spinoza, Locke e lo stesso Pufendorf presentano una teoria del diritto che richiama le inclinazioni fondamentali ma la distanza dalla ratio del diritto naturale classico-cristiano è sempre maggiore. Di Locke, ad esempio, Composta scrive: «Una osservazione emerge ovvia da questo profilo lockiano del diritto naturale: si direbbe che molto è legato alla tradizione classica. Ma il razionalismo ha eliminato la terza inclinazione tomistica, che – se ben si rifletta – è la più importante nella determinazione dei diritti naturali. Ma in una filosofia – come quella lockiana – che cercava di estraniarsi dalla teologia e perciò dalla religione […] l’esigenza ad un diritto naturale veramente “razionale” è perduta. Il paradosso di questa filosofia che aspira ad un’etica dimostrativa […] è che in nome della ragione si ricusi il diritto “razionale” e si accetti solo quello “naturale” della conservazione e della procreazione: ma il razionalismo non condanna sé stesso all’empirismo? E tale fu la filosofia di Locke»[16].
Il giusnaturalismo razionalista del ‘600 di matrice protestante presenta dunque l’ambiguità d’un lessico ancora tradizionale, di un riferirsi alle inclinazioni naturali, di argomenti spesso consolidati nella stessa teologia cattolica ma il tutto menomato (ad esempio con l’esclusione della inclinazione naturale alla socialità e alla conoscenza della verità) e privato d’una metafisica e una teologia.
La vera cifra del giusnaturalismo razionalista-protestante è l’introduzione dello “stato di natura” in vece dell’ordine naturale metafisicamente e teologicamente fondato: «Lo “stato di natura”, nato originariamente nelle scuole teologiche cattoliche, diviene un ritrovato di dubbio valore speculativo, ma che ha il vantaggio di sostituirsi alla teologia, alla metafisica e di dare una certa coloritura di modernità. Così si dica per la caduta della terza inclinazione tomistica, che per essere evidentemente religiosa, fu abbandonata e sostituita con il progressismo illuministico. Il loro razionalismo poi è a detrimento della natura e della storia: ne nasce dunque un diritto naturale con tendenze laiciste, per quanto riguarda il problema di Dio; astratto per quanto riguarda il problema della ragione; astorico, per la natura»[17].
Non sfuggirà come don Composta, in poche e dense battute, abbia colto il cuore del giusnaturalismo protestante e ne abbia così rivelato la natura dissolutrice dell’ordine cristiano e della stessa fondatezza del diritto naturale, infatti un preteso diritto naturale in assenza di metafisica e teologia finisce per essere solo la costruzione astratta e razionalistica di un sistema fondato sul nulla e aperto all’esito del progressismo laicista illuministico. L’artificio mitologico dello “stato di natura” è il tratto tipico di questo giusnaturalismo “moderno”.
Il razionalismo giuridico inaugurato dai giusnaturalisti seicenteschi si sviluppa lungo tutta la modernità e Composta ne traccia la discesa sino all’estremo esito del razionalismo hegeliano[18] dove l’astrattezza del “diritto naturale” si risolve nel diritto statuale come unico diritto. Dagli scritti di don Composta si evidenzia come sia proprio il razionalismo giuridico, assieme al positivismo giuridico, il grande nemico del diritto naturale classico-cristiano, della concezione metafisica del diritto[19].
Individuato come confine tra classicità e modernità è Suarez che per Composta «rappresenta la conclusione di un periodo di classicità e inizia quello della modernità»[20]. Don Dario lo scrive senza intenti polemici verso Suarez, anzi riservando al grande teologo spagnolo espressioni di elogio. La lettura e il giudizio di Composta su Suarez è tema di grande interesse che meriterebbe approfondimento essendo non banale il tema (il ruolo di Suarez rispetto alla nascita della modernità giuridica) e avendo Composta disseminato le sue opere di molti cenni al Suarez e al Suarez avendo anche dedicato specifici scritti come La moralis facultas in Francisco Suarez del 1957.
In dipendenza da Suarez vi è l’elaborazione del diritto soggettivo che Composta tratta in più luoghi della sua opera anche in riferimento al diritto naturale.
Il diritto – dunque a fortiori il diritto naturale – è inteso da Composta come «ordine di giustizia o cosa giusta»[21] con un nesso forte con l’istituzione (la famiglia, il municipio, l’azienda, la res publica, etc.) tale da legare strettamente diritto-società-politica[22]. Il diritto naturale dunque, in Composta, non è astrazione di diritti ma ordine finalistico metafisicamente fondato che si compie concretamente nel quadro dei rapporti umani ordinati a giustizia[23].
Tale primato dell’ordine (di giustizia), tale per cui il diritto ne discende, appare centrale nella analisi fatta dal Composta della filosofia del diritto di Taparelli d’Azeglio. Composta vede negli scritti taparelliani la presenza consapevole di questo primato dell’ordine e sotto questo aspetto ne loda la ratio:
«l’uomo vive in un tessuto di rapporti di verità e di bene cui è orientato per innata tendenza; si noti che l’uomo, di cui parla Taparelli, è l’uomo in società e non l’uomo solitario del giusnaturalismo»[24]. E dopo aver dimostrato con Taparelli d’Azeglio che la società suppone l’ordine continua: «l’ordine è posto in essere o dalla natura (o legge naturale) o dalla legge positiva. […] Il dovere e il diritto sorgono così anche nella coscienza attraverso la percezione dell’ordine […] l’ordine implica una teleologia delle azioni […] Anche dalla legge positiva o dall’ordine politico possono derivare doveri e diritti. […] ci si può chiedere ulteriormente quale sia il rapporto tra doveri e diritti. […] il diritto non deriva dal dovere in senso stretto, bensì dall’ordine; tuttavia, se per dovere si intende il primato dell’obbligatorietà morale, la sua maggiore estensione (nel senso che ogni diritto suppone un dovere, ma non ogni dovere suppone un diritto: come avviene nell’ordine etico), allora si potrà sostenere che il diritto nasce dal dovere; ossia il potere secondo ragione, suppone l’ordine di ragione, costitutivo dell’obbligazione morale. […] trinomio taparelliano (del resto classico, perché noto a san Tommaso, a Suarez, ecc.): Ordine (legge) giuridico sociale, dovere, diritto»[25].
Don Composta, che pure non risparmia puntute critiche al Taparelli, scrive:
«Sicché tutta la forza della definizione taparelliana sta nella dipendenza del potere dal dovere e in definitiva […] dall’ordine oggettivo; quindi il potere è tale, nella misura in cui si collega all’ordine oggettivo, nella misura in cui il potere è effetto dell’ordine. […] Questo ragionamento allora rivela che il diritto non consiste ontologicamente e cronologicamente e quindi primariamente nel potere (o facoltà o potestà, o potenza o altra categoria giuridica), bensì nell’ordine oggettivo di giustizia concreto, posto (o espresso) in atto dalla legge sia naturale sia positiva. Da questo rapporto concreto deriva poi come effetto il potere/dovere sicché – secondo un forte insegnamento tomistico – il diritto soggettivo è partecipazione dell’ordine di giustizia»[26].
E con ciò don Dario ha colto il vero spirito del giusnaturalismo classico-cristiano!
Se è nella fondazione antropologico-metafisica del diritto naturale che don Composta apporta il suo contributo più rilevante sul piano giusfilosofico, così da riscoprire e rinnovare la lezione dell’Angelico in tutta la sua purezza pur senza nulla perdere delle acquisizioni del pensiero di autori quali Suarez, certamente il pluridecennale impegno che vide il Nostro protagonista instancabile fu per la affermazione accademica ed ecclesiale di una teologia del diritto (naturale), cioè di una comprensione del diritto (naturale) entro l’orizzonte scientifico della sacra dottrina.
Molti gli scritti di don Composta, oltre al volume Teologia del diritto naturale del 1972[27], dedicati allo studio delle ragioni di una teologia del diritto (naturale) e al contenuto di questa “nuova” disciplina teologica.
Nella prospettiva epistemica della scienza teologica don Composta indaga la presenza del diritto naturale nella Sacra Scrittura[28] e nella testimonianza dei Padri[29] per poi affrontare il rapporto del Magistero[30] con l’ordine naturale di giustizia e così poter acquisire all’indagine una più robusta conferma della rilevanza teologica del diritto naturale.
La teologia del diritto, così come intesa dal Composta[31], «abbraccia le manifestazioni giuridiche della storia della salvezza nella triplice dimensione: creazione, promessa, redenzione. Tutto ciò comporta dunque un unico studio teologico tripartito in: teologia del diritto naturale (creazione), del diritto mosaico (promessa), del diritto cristiano o ecclesiale (redenzione). Otteniamo così tre parti dedicate alla presenza e all’efficacia del diritto nelle tre fasi della storia sacra, secondo il triplice momento o livello giuridico: ordine, norma, facoltà della persona»[32].
La teologia del diritto deve dunque, secondo Composta, «dimostrare che il diritto “rectum-iustum” è anche “salutare”, partecipe della missione salvifica della Chiesa. […] Si tratta dunque di un compito metagiuridico e metacanonico in senso pieno; infatti si tratta di dimostrare che lo “iustum” entra nel vestibolo del “salutare”; che il diritto ha una funzione soteriologica. […] per i luterani […] Legge e Vangelo sono divergenti, tanto che la legge è fuori della salvezza; la salvezza […] senza rapporti con nessun diritto divino. […] Nella concezione cattolica invece si afferma che il diritto naturale ed ecclesiale è soteriologico, ma secondo diversi livelli e in diversa proporzione»[33].
Il diritto naturale, riconosciuto nel suo valore soteriologico, viene studiato teologicamente da don Composta nella tripartizione classica di ordo, lex e facultas, così che si possono legittimamente sviluppare una teologia delle istituzioni (naturali)[34], una teologia della legge naturale e una teologia dei diritti (naturali) soggettivi.
Vi è poi la necessità, nella trattazione teologica del diritto naturale, di distingue il diritto naturale formalmente rivelato da quello materialmente e formalmente naturale, con il primo che viene a riconoscersi in quei contenuti giuridici naturali (dunque conoscibili dalla ragione umana) divinamente rivelati, lo è, ad esempio, la legge naturale biblica del Decalogo.
Il diritto materialmente e formalmente naturale si riferisce invece al diritto naturale non rivelato o extra-biblico rispetto al quale il Magistero ha la missione di esporre, applicare e interpretare. Quando il Magistero insegna delle verità di diritto naturale, tali verità acquistano una dimensione teologica. Al riguardo Composta parla di «diritto naturale cattolico»[35].
Avendo il Magistero competenza piena e somma sul diritto naturale in tutta la sua estensione, il diritto naturale materialmente teologico viene ad abbracciare virtualmente l’intero diritto naturale, tanto il diritto naturale cattolico in senso stretto quanto il diritto naturale cristiano[36] e il diritto naturale simpliciter[37]. Ovviamente il primato è sempre del diritto naturale formalmente rivelato, a cui è rigorosamente vincolata l’Autorità della Chiesa nella sua opera magisteriale.
Questa riscoperta e riaffermata dimensione teologica del diritto e del diritto naturale in specie, contributo preziosissimo di don Composta nel panorama novecentesco, consente di comprendere più profondamente la ragione del regime di Cristianità e la natura della Dottrina sociale della Chiesa.
È infatti nel vincolo tra diritto naturale (classicamente inteso), Divina Rivelazione (in ciò che attiene l’ordine di giustizia) e Magistero morale della Chiesa che si fonda la res publica christiana come comunità politica conforme all’ordine naturale-divino di giustizia. Quell’ordine cristiano che è il costante riferimento e anelito della Dottrina sociale della Chiesa.
don Samuele Cecotti
Osservatorio internazionale “Cardinale Van Thuân” sulla Dottrina sociale della Chiesa
[1] Oltre al fondamentale Natura e ragione del 1971, si vedano tra gli altri i saggi D. Composta, Il fondamento antropologico del diritto secondo San Tommaso d’Aquino, in Palestra del Clero, a. 60, (1981), n. 14, pp. 836-853 e Id, Il fondamento antropologico della morale e del diritto secondo S. Tommaso, in Sapienza, a. 36, (1983), n. 3, pp. 259-288.
[2] D. Composta, Antropotecnica e diritto naturale, in Aquinas, XIV, (1971), pp. 327-344.
[3] Scrive, ad esempio, nel 1972: «Dunque tre oggi sembrano essere i sistemi filosofici o movimenti culturali più avversi al diritto naturale: l’antropotecnica, l’esistenzialismo giuridico, la sociologia. L’antropotecnica non ammette un diritto naturale in senso stretto, in quanto ritiene che le stesse strutture morfologiche e funzionali biologiche dell’uomo, su cui poggia in gran parte il concetto di natura, sono poste in crisi dalla manipolazione correttiva e alterativa dell’uomo» (D. Composta, Diritto naturale e cultura, in Monitor ecclesiasticus, 97, (1972), n. 2, pp. 268-269).
[4] D. Composta, Il futuro del diritto naturale, in Doctor communis, 38, (1985), f. 1, pp. 37-39.
[5] Cfr. D. Composta, Il diritto naturale tomistico nella più recente ermeneutica, in Doctor communis, XXX, (1977), f. 1, pp. 86-90.
[6] Ivi, pp. 99-100.
[7] Ivi, pp. 90-97.
[8] D. Composta, Il diritto naturale tra naturismo e personalismo esistenzialista, in Doctor communis, XL, (1987), f. 1, pp. 43-63.
[9] Ivi, p. 45.
[10] «Il naturismo ha una matrice giusnaturalista protestante, che alla metafisica aristotelico-tomista sostituì […] forti venature stoiche: da Grozio a Hobbes e Pufendorf. Inoltre al concetto di natura in senso classico, si sostituisce lo “status naturae” che esprime una condizione primitiva mitologica dell’umanità e non l’essenza ontologica dell’uomo. È dunque implicito il motivo storicistico ed evolutivo, e allo stesso tempo il concetto panteistico della Natura come forza divina irresistibile che prevalendo sui singoli individui, guida la società e la storia ai suoi destini. La libertà umana è condizionata dalle virtualità della natura, tanto che le energie biologiche coincidono con le leggi sociali. […] Le leggi biologico-fisiche sono anche leggi etico-giuridiche» (Ivi, p. 46).
[11] Ivi, p. 47.
[12] D. Composta, La Chiesa visibile. La realtà teologica del diritto ecclesiale, a cura di G. Sciacca, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 323-324.
[13] È del 1988 il saggio Gnoseologia del diritto naturale. L’immanenza e la trascendenza dei bisogni, degli istinti e delle inclinazioni in rapporto alla scoperta delle norme di diritto naturale (in Doctor communis, XLI, 1988, f. 3, pp. 224- 243) ove Composta espone magistralmente il legame tra morfologia e fisiologia umane e natura umana in senso metafisico e dunque il nesso tra inclinazioni naturali e diritto naturale. Ciò a partire dall’Aquinate (S.th. I, II, 94, 2: «Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum naturae»): «Con sifatto aforisma si afferma il principio gnoseologico della conoscibilità del diritto naturale e delle sue norme attraverso alcuni fattori antropologici primordiali che l’Aquinate chiama “inclinazioni” […] Insomma la dottrina classica del diritto naturale presuppone una antropologia la quale tiene conto dei dati, soprattutto immediati, della esperienza umana in generale e in particolare degli strati biologici inferiori» (p. 224).
[14] Cfr. Id, Natura e ragione. Studio sulle inclinazioni naturali in rapporto al diritto naturale, Pas-Verlag, Zürich 1971, pp. 191-249.
[15] Ivi, p. 126.
[16] Ivi, p. 129.
[17] Ivi, p. 125.
[18] In Filosofia del diritto. Prolegomeni, epistemologia, metodologia, protologia, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1991, le pp. 97-105 sono dedicate a “Il razionalismo giusfilosofico: da Grozio a Hegel”, per Composta vi è una storia di coerente sviluppo che unisce il razionalismo rudimentale di Grozio al razionalismo compiuto di Hegel tenendo assieme la storia della modernità filosofica-giuridica-politica inglese e continentale da Locke a Hume, a Bentham, da Hobbes a Rousseau, a Pufendorf e Thomasio, a Wolff e Kant. «Il passo da Kant a Hegel è già in atto […] il passaggio dal “concetto” kantiano alla “idea” hegeliana del diritto è breve» (p. 103).
[19] Cfr. Id, Filosofia del diritto, cit., pp. 135-140; nel 1964 scriveva: «con Wolff […] termina il ciclo del giusnaturalismo protestante, che può essere caratterizzato da queste tre note: razionalismo, individualismo, radicalismo. Razionalismo, perché i diritti soggettivi non sono tanto facoltà o capacità d’azione, bensì assiomi o principi razionali dedotti more geometrico da una natura astratta coll’introduzione dello status naturalis; individualismo, perché l’uomo singolo è al centro e fondamento delle teorie politiche; radicalismo, poiché tali dottrine aspirano alla rivoluzione. In luogo della metafisica e della teologia cattolica, viene proposta l’ipotesi pseudo-metafisica e pseudo-teologica dello “stato di natura”, che apre così il varco all’illuminismo e all’ateismo» (id, Il diritto soggettivo secondo p. Luigi Taparelli d’Azeglio, in Analecta Gregoriana. Miscellanea Taparelli, a c. di Pontificia Università Gregoriana e Civiltà Cattolica, Libreria Editrice dell’Università Gregoriana, Roma 1964).
[20] Ivi, p. 88.
[21] Id, Filosofia del diritto II. I fondamenti ontologici del diritto, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1994, p. 310.
[22] «Se infatti per “cosa giusta” intendiamo un rapporto oggettivo di giustizia, e per “istituzione” intendiamo un sistema o quadro di molteplici rapporti oggettivi e dinamici di giustizia in genere, consegue che la istituzione è la “differenza specifica” che contrae il “genus” e lo fa “species”» (Filosofia del diritto II, cit., p. 313).
[23] La politica è, per Composta, campo di realizzazione del diritto naturale. L’ordine positivo non potrà mai darsi in contrasto con l’ordine naturale di giustizia così come la legge umana positiva non potrà mai darsi in contrasto con il diritto naturale pur potendo porre una determinazione che crea lo iustum: «La legge positiva dunque può determinare o specificare ciò che la legge naturale non ha specificato né determinato; essa crea uno iustum ex condicto (san Tommaso). […] Ma si noti bene che la legge positiva non produce lo iustum in modo assolutamente indipendente dallo iustum naturale; ogni legge positiva altro non è che una determinazione del diritto naturale. […] una legge positiva fuori dello iustum è ingiusta e non è vera legge ma corruptio legis» (Id, Filosofia morale ed etica sociale, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1983, p. 85).
[24] Id, Il diritto soggettivo secondo p. Luigi Taparelli d’Azeglio, cit., p. 75.
[25] Ivi, pp. 75-79.
[27] È del 1967, ad esempio, il saggio D. Composta, Prospettive per una teologia del diritto, in Salesianum, XXIX, (1967), pp. 28-69; segue Id., Possibilità di una teologia del diritto naturale, in Salesianum, XXX, (1968), pp. 302-329, poi Id., Teologia del diritto naturale. L’Essenza del Diritto Naturale, in Apollinaris, 42, (1969), pp. 407-490 cui segue Id., Teologia del diritto naturale II. Teologia della Legge Naturale, in Apollinaris, 43, (1970), pp. 61-132, Id., Lineamenti di una teologia del diritto naturale, in Divinitas, XIV, (1970), pp. 465-496 e Id., Per una effettiva teologia del diritto naturale, in Ephemerides iuris canonici, 26, (1970), pp. 107-155.
[28] Cfr. D. Composta, Il diritto naturale neo-testamentario, in Monitor ecclesiasticus, 97, (1972), n. 1, pp. 95-114, saggio dedicato a «stabilire se e in quale misura nei testi neo-testamentari si possa rinvenire una dottrina del diritto naturale» (p. 98) indagando la «presenza biblica del diritto naturale sia nel suo fondamento sia nelle sue strutture ed elementi» (p. 105).
[29] Cfr. D. Composta, Il diritto naturale in S. Ireneo, in Apollinaris, 45, (1972), pp. 599-612 dove il Nostro riconosce come dallo studio di Adversus Haereses «scaturisca come indubitabile la convinzione, scientificamente fondata, che la dottrina del diritto naturale appartiene alla più genuina tradizione cristiana» (p. 599-600) ben sapendo che «la dottrina di S. Ireneo sul diritto naturale non è filosofica ma strettamente teologica; ciò risulta sia dal suo metodo sia dall’oggetto e dagli interessi delle sue argomentazioni […] S. Ireneo non considera una natura, come essenza universale, sottratta alla storia sacra e come entità ontologica, bensì come natura creata da Dio secondo l’Oeconomia salutis; è sempre questa natura che è creata, che cade e che è redenta» (pp. 601-602). Per Composta «una lettura dunque del grande Martire e Dottore della Chiesa ci conferma nella validità della dottrina cattolica del diritto naturale cristiano» (p. 611).
[30] Cfr. D. Composta, Il Magistero di fronte al diritto naturale, in Apollinaris, 49, (1976), f. 1-2, pp. 79-105
[31] «La teologia del diritto può essere provvisoriamente definita come una riflessione critica sulla socialità umana, condotta all’interno della rivelazione. […] un discorso che parte dalla Fede stessa (“auditus Fidei”) e si snoda razionalmente (“intellectus Fidei”) fino a interpretare le categorie giuridiche dell’uomo concreto – immesso nel piano della salvezza – secondo un disegno salvifico» (D. Composta, Prospettive per una teologia del diritto, cit., p. 28).
[32] Ivi, pp. 68-69.
[33] Ivi, pp. 63-65.
[34] Composta, ad esempio, insiste più volte nel ricordare l’insegnamento cattolico circa la «naturalità di alcune tra le istituzioni più rilevanti come la famiglia, lo Stato, la proprietà […] la famiglia, la proprietà, lo Stato, indicati quali fondamento dell’ordine naturale» (D. Composta, Teologia del diritto naturale. L’Essenza del Diritto Naturale, cit., p. 418). Si intenda, ovviamente, Stato come res publica e non nell’accezione della moderna statualità sovrana.
[35] D. Composta, Lineamenti di una teologia del diritto naturale, cit., p. 493.
[36] Composta intende per diritto naturale cristiano ciò che del diritto naturale è conosciuto e insegnato come norma etico-sociale 1) dai giuristi, filosofi e sociologi cristiani; 2) dai teologi del sociale.
[37] Il diritto naturale, in quanto conoscibile/conosciuto dalla ragione, è 1) vissuto e interpretato dai singoli uomini onesti; 2) i giuristi, studiando i dati della comune coscienza umana, ne ricavano norme etico-sociali; 3) è recepito nelle norme giuste dei codici e delle costituzioni delle diverse comunità politiche.
