Carlos José Errázuriz – con la collaborazione di Petar Popović, Il diritto come bene giuridico. Un’introduzione alla filosofia del diritto, [Subsidia canonica 34] Edusc, Roma 2021, pp. 208.

Davvero il diritto naturale è confinato a un ambito tutt’al più morale ma in ogni caso ben lontano da quello giuridico in senso vero e proprio (compresi l’agire giuridico e le sentenze dei tribunali) – anzi, deve necessariamente rimanervi, non essendo autentico diritto ma un costrutto che non ha nulla da dire al giurista? Questa separazione ormai quasi paradigmatica è davvero il modo più fondato e coerente di concepire il diritto stesso?

In un altro ordine di problemi: la civiltà cristiana può essere anche una civiltà giuridica? O la giuridicità è tale da essere incompatibile con la Legge nuova del Vangelo?

Sono solo alcuni dei temi su cui permette di riflettere questo libro, riconducendoli a un interrogativo di fondo: che cos’è il diritto?

È la domanda a cui ogni introduzione alla filosofia del diritto deve rispondere: attorno ad essa ruotano non solo i diversi filoni del presente e del passato di questa disciplina, ma anche la pratica giuridica e l’agire di tutti gli agenti diretti del mondo giuridico – compresi noi che leggiamo – e, ovviamente, la comprensione di un aspetto tutt’altro che marginale della realtà in cui viviamo.

Solitamente il diritto è ricondotto o al c.d. diritto oggettivo, la norma, o a quello c.d. soggettivo, la facoltà di esigere del soggetto. Rispetto a queste soluzioni, Carlos José Errázuriz (Professore Ordinario di Filosofia del diritto e di Fondamenti del diritto nella Chiesa, presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce) – come il suo allievo Petar Popović (Professore Incaricato presso la medesima facoltà) – si pone decisamente in controtendenza: entrambe le risposte sono insoddisfacenti per fondare il diritto (lo mostra in modo semplice e riassuntivo, come un’introduzione richiede, ma le cui linee argomentative sono precise e ben delineate). Diritto soggettivo e diritto oggettivo sono fondati nel bene giuridico, che è il diritto primariamente ed essenzialmente.

L’interesse principale del testo è dunque l’essenza del diritto, mentre sulla storia della filosofia del diritto ci si sofferma per ricostruire la genesi, l’accoglienza e soprattutto l’oblio della nozione di diritto come bene giuridico. È bene ribadire che non si tratta di un ritorno al giusnaturalismo moderno, con il quale il realismo giuridico o giusnaturalismo classico – che presuppone il realismo gnoseologico radicato nella metafisica e afferma il legame tra diritto e giustizia, individuandone una specificamente giuridica – viene troppo spesso (e inspiegabilmente) confuso: la distanza tra le due tradizioni è più che netta, dato che il primo nasce in aperta e combattiva opposizione al secondo. I riferimenti principali sono Aristotele, i giuristi romani (il diritto come bene giuridico si rintraccia già nel Digesto di Ulpiano) e Tommaso d’Aquino e, quanto ai contemporanei, Michel Villey e Javier Hervada (due tra i massimi rappresentanti della riscoperta del realismo giuridico classico), rispetto ai quali l’autore offre una prospettiva matura e originale, discostandosi anche da quella tradizione tomista che, pur erede del giusrealismo classico, è imperniata su una concezione legalista del diritto. Tra gli autori contemporanei con cui si instaura un confronto più o meno critico, spiccano Hart, Raz, Dworkin, Rawls e Finnis.

Errázuriz, come d’altronde Popović, è ben consapevole di aderire a una posizione oggi minoritaria, ma lo è ancor di più che il diritto può essere compreso, in sé stesso, e può essere “salvato” dalla riduzione a pura violenza (quella dell’atto del legislatore che pone la legge positiva in un’impostazione puramente giuspositivista) solo riconoscendolo come un distinto bene, nell’alveo della tradizione del realismo giuridico classico. La coercibilità o coattività come caratteristica distintiva della giuridicità non è convincente: è centrata sull’inadempimento della norma, ossia è una visione negativa del diritto (il non rispetto della norma diviene il momento in cui essa si rivela come giuridica) che non è in grado di giustificare l’uso della forza.

Il volume, che nasce da una lunga esperienza di insegnamento e di ricerca, è destinato dunque in primo luogo agli studenti universitari, scritto in linguaggio tecnico e con rigore argomentativo ma accessibile a chi si accosta per la prima volta alla materia e in particolare alla tradizione del realismo giuridico classico. Tuttavia, anche se non è una ricostruzione accademica dello stato dell’arte né uno studio approfondito dei tanti problemi posti dalla difesa di questa impostazione giusfilosofica, per via dell’orizzonte che apre su un filone della filosofia del diritto ingiustamente trascurato, si rivolge anche a giuristi e filosofi del diritto aperti a riconsiderare criticamente le basi del proprio sapere. Anzi, potenzialmente può attrarre un pubblico più ampio, desideroso di comprendere un anello fondamentale della nostra realtà umana e sociale, quello giuridico, qui presentato come un livello del bene dotato di una sua distinzione e “intermedio” tra il bene morale e il bene politico.

Ma cos’è il bene giuridico? È «quel bene che, appartenendo a un soggetto […], gli è dovuto da un altro soggetto», caratterizzato da alterità, obbligatorietà, esteriorità e oggetto della virtù della giustizia giuridicamente intesa. La definizione riprende, migliorandola, quella di Hervada; si riallaccia alla definizione tommasiana del diritto come ipsa res iusta, ma evidenzia il trascendentale bonum invece di res – sottolineando il rapporto tra diritto e giustizia, ma senza nulla togliere alla caratteristica del diritto di realtà extramentale che res sottolinea. Il diritto è dunque primariamente un bene reale e concreto, intrinseco alla realtà relazionale interumana; inoltre, è l’oggetto della virtù della giustizia (giuridica): il bene giuridico esiste come tale in quanto è dovuto all’altro, per cui la ragione per agire secondo diritto non è dunque per prima cosa l’obbedienza a una norma ma l’esistenza di un bene giuridico da dare o rispettare. Ciò comporta la priorità dell’obbligatorietà del diritto rispetto alla sua esigibilità o coattività. È prioritario il punto di vista del debitore del bene e non quello del titolare– e ciò permette, sottolinea Errázuriz, di superare la contrapposizione tra diritti e doveri e di escludere ogni concezione individualista del diritto soggettivo. Le norme sono propriamente giuridiche proprio per il riferimento a tale bene, del quale sono regola razionale (configurano un ordine giuridico razionale instauratosi mediante l’atto della volontà), e grazie alla razionalità come costitutivo essenziale della norma (in quanto espressione della verità pratica nell’ambito dei beni giuridici) si supera la concezione della legge come comando opera della volontà del legislatore.

Il bene giuridico, dunque, presuppone l’essere razionale dell’uomo, la sua relazionalità come persona, ma anche la sua corporeità: il diritto non è un costrutto mentale che viene imposto a una realtà altrimenti agiuridica, ma è la realtà concreta dei rapporti umani ad avere sin da subito anche una dimensione giuridica. La stessa legge naturale non è esclusivamente morale, pur essendolo primariamente, ma ha anche una dimensione intrinsecamente e distintamente giuridica: la distanza con il giuspositivismo non potrebbe essere più netta (anzi, l’autore ne sottolinea anche la tendenza a sfociare nel nichilismo giuridico).

Nei beni giuridici si trovano uniti gli aspetti naturali e gli aspetti positivi, perciò «le norme riguardanti gli uni e gli altri coesistono, conformando un solo ordine normativo», anche se i secondi sono determinazioni dei primi. Le norme giuridiche per antonomasia riguardano l’obbligatorietà del bene, mentre quelle su esigibilità e coattività sono di indole secondaria.

In particolare, Errázuriz propone una riconciliazione tra il realismo giuridico classico e la sensibilità moderna per i diritti umani tramite la persona: la considerazione dei diritti naturali come diritti della persona, in virtù della sua natura, permette di cogliere la sostanza personale di ciò che è giusto, che altrimenti rimarrebbe implicita (il primato nell’essere “naturale” del diritto spetta alla natura della persona umana).

I dieci capitoli, preceduti da un’introduzione e corredati da un indice degli autori, sono ricchi di rimandi reciproci ma possono essere letti anche in modo relativamente autonomo: I. Dalla parola diritto al concetto di bene giuridico: la questione sull’essenza del diritto; II. La tradizione del realismo giuridico classico e il suo oblio: un percorso storico; III. Alcune proposte contemporanee sull’essenza del diritto, con particolare riferimento alla giusfilosofia nell’ambito anglosassone; IV. Presentazione analitica del diritto come bene giuridico; V. Presupposti immediati del diritto come bene giuridico; VI. I beni giuridici fondamentali; VII. Diritto naturale e diritto positivo nella prospettiva del bene giuridico; VIII. Il bene giuridico e la comunità politica; IX. La conoscenza dei beni giuridici; X. I presupposti filosofici del diritto come bene giuridico.

Popović, che ha collaborato all’intero libro e ne condivide le idee, ha scritto i capitoli terzo, dedicato a H.L.A. Hart, Joseph Raz, Ronald Dworkin, John Rawls e John Finnis, e ottavo, che tratta soprattutto dei rapporti tra sfera giuridica, politica e morale con speciale attenzione al bene comune politico e al tema della tolleranza.

Si segnala un primo esame dei presupposti immediati, antropologici e personali (capitolo V), e di quelli più profondi, ontologici e teologici (capitolo X), del diritto-bene giuridico, svolto. Significativamente, il testo termina introducendo l’apertura trascendente del diritto e la necessità di un suo fondamento divino – sia per la titolarità, sia per la doverosità, sia per la legge – affermando il necessario radicamento della filosofia del diritto, tramite l’ontologia del diritto, nella teologia del diritto (anche se questa rimane non necessaria per comprendere realisticamente la giuridicità; il cristiano deve porsi su un piano non confessionale nel difendere e promuovere i diritti naturali, pur potendo presentare la corrispondenza con il cristianesimo in via sussidiaria). Possiamo dire che è anche il diritto a parlarci di Dio.

In conclusione, il testo ha il pregio di combattere tanti stereotipi che impediscono di cogliere la profondità e la fecondità del realismo giuridico classico e della nozione di diritto come bene giuridico, compreso il diffuso preconcetto che lo vede caratterizzato da razionalismo deduttivo (mentre la concezione realista del diritto prende le mosse proprio dai casi concreti per mostrare la necessità delle norme generali). Tra i suoi meriti, spiccano mostrare il diritto come una realtà extramentale, anzi uno specifico bene, tutt’altro che un costrutto mentale imposto dall’esterno a una realtà umana altrimenti agiuridica, riconducendoci quindi a non concepirlo come violenza e arbitrio; e indicare il diritto naturale come autentico diritto, difendendo l’esistenza di una dimensione di esso propriamente giuridica.

Miriam Savarese

 

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