La questione fiscale torna alla ribalta date le difficoltà economiche del momento attuale, l’indebitamento per finanziare il lockdown e la vaccinazione di massa, l’inflazione e l’aumento dei costi dell’energia. Si tratta degli effetti di cattive politiche, ma spesso i governi che fanno le cattive politiche ricorrono poi alla risorsa fiscale per tirarsene fuori. Bisogna stare attenti ai troppo facili luoghi comuni sul fisco. A questo proposito proponiamo il saggio di don Samuele Cecotti pubblicato nel volume curato del nostro Osservatorio “Le chiavi della questione sociale. Bene comune e sussidiarietà: storia di un malinteso”, Fede & Cultura, Verona 2019 [il libro si può acquistare – euro 19 – scrivendo a acquisti.ossvanthuan@gmail.com].

La questione fiscale potrebbe apparire angusta rispetto a quella riflessione filosofica e teologica sul bene comune che sostanzia la sua trattazione in sede di Dottrina sociale della Chiesa. È un rischio ma non inevitabile se la considerazione della materia fiscale non è ridotta al tecnicismo ma anzi è adottata quale angolo visuale privilegiato per leggere e comprendere la nozione di bene comune nel suo dato essenziale come nelle sue declinazioni storiche e nei suoi eventuali tradimenti.

A ben considerare, la semplice relazione tra pretesa fiscale e bene comune è tutt’altro che scontata anche se vuotamente sempre affermata tanto nella propaganda partitica quanto nella retorica istituzionale.

Da nessuno è apertamente negato, anzi da tutti affermato, il fondamento della pretesa fiscale nel bene comune ma ciò, andando oltre il flatus vocis delle frasi convenzionali, se seriamente considerato e propriamente inteso appare concezione eversiva rispetto alla moderna del diritto e della politica.

È presto detto perché il riconoscimento del bene comune quale fondamento della pretesa fiscale sia eversivo rispetto alla ratio giuspositivista propria di tutti gli ordinamenti contemporanei , perché nega in se stesso il principio di sovranità e apre ad  una nozione di legittimità come altra dalla legalità (positiva). Infatti subordinare la pretesa (fiscale) dello Stato ad un criterio etico quale “il bene comune” significa negare il principio di sovranità sul quale riposa tutta la dottrina moderna dello Stato e del diritto, significa affermare l’esistenza di un ordine morale (finalisticamente inteso come ordine al bene) vincolante la stessa legislazione (fiscale), un criterio vincolante la stessa volontà del “sovrano” che quindi, propriamente, non sarebbe sovrano.

La comprensione classico-cristiana della politica come scienza etica e arte, della potestas temporale come autorità moralmente ordinata e qualificata, della legge positiva come traduzione storica, prudenzialmente posta, di un ordine giuridico obiettivo consente di leggere la pretesa fiscale come ordinata al bene comune e, dunque, di poter valutare la legittimità della pretesa (fiscale) dello Stato alla luce di criteri non posti dalla volontà del legislatore stesso.

Nella dottrina morale classica, così come sintetizzata dalla lezione neo-scolastica, cinque sono le condizioni generali perché la pretesa fiscale possa dirsi legittima:

  • Legittima potestas;
  • Proportio tributi;
  • Aequalitas in personis;
  • Iustus modus;
  • Iustitia causae;

Il quadro concettuale che la riflessione morale cattolica ci offre in tema di fiscalità, dai grandi Dottori medievali sino alla manualistica tomista otto-novecentesca, si segnala per rigore argomentativo e capacità di comprendere la complessità del tema evitando così di cadere in facili riduzionismi oggi invece tanto diffusi.

Come si diceva, porre la pretesa fiscale in dipendenza da un criterio etico (il bene comune), come ha fatto la Cristianità e come fa la Dottrina sociale della Chiesa, contraddice radicalmente l’idea giuspositivista che domina l’universo politico-giuridico della modernità.

Storicamente l’idea giuspositivista, come il principio di sovranità[1], non si trovano in purezza se non, al limite, come esito terminale d’un lungo processo che dalla societas christiana negata arriva allo Stato moderno e oltre. A ben vedere una simile “purezza” non è poi tale neppure nell’odierno scenario di modernità compiuta dove il riferimento etico (al bene comune) permane almeno come istanza retorica, a dire l’incomprensibilità del diritto e della politica fuori da un orizzonte morale e dunque la necessità di comunicare/giustificare una fattualità giuspositivista con parole che, se prese sul serio, confuterebbero l’istanza positiva a giustificazione della quale sono però pronunziate.

Un lungo processo, quello che porta alla nascita dello Stato moderno e, con esso, uno scivolamento sempre più marcato verso il giuspositivismo che, rispetto al nostro tema, vede i criteri di legittimità ridursi sempre più al solo criterio della legittima potestas. La legittimità della pretesa fiscale viene così quasi a identificarsi con la sola legittimità del potere che avanza la pretesa, si riduce ad una questione di giurisdizione. In fondo l’unica differenza tra una pretesa (fiscale) legittima e una illegittima sarebbe la legittimità della giurisdizione (su quelle persone, su quel territorio, in quella materia, etc.) di chi pretende.

Questo indubbio riduzionismo rispetto alla valutazione della legittimità della pretesa fiscale si radicalizza ulteriormente con la progressiva estenuazione del concetto di legittimità della potestas , intesa in senso formalistico e non più sostanziale dunque coincidente con la legalità (ad es. costituzionale o internazionale). La questione di legittimità è così negata quale istanza etico-giuridica trascendente l’ordinamento positivo e compresa, invece, tutta dentro il sistema normativo posto. Non vi è più un criterio assiologico per valutare la pretesa fiscale nel suo contenuto, si è smarrito il criterio finalistico della ordinazione della norma (fiscale) positiva al bene comune, ovvero ad un ordine oggettivo trascendente la volontà del legislatore.

L’unica differenza tra una imposta/tassa e il pizzo, tra la pretesa fiscale dello Stato e la pretesa estorsiva di un potere mafioso sarebbe che la pretesa dello Stato è avanzata per legge mentre quella del potere mafioso che controlla un certo territorio è avanzata contro la legge. Su cosa sia poi la legge scorrono i fiumi d’inchiostro senza poter addivenire a risposta razionalmente soddisfacente che renda ragione della differenza tra legge e non-legge, pur stanti una comune pretesa imperativa e la forza per imporla, se si resta prigionieri della logica giuspositivista. Si è propriamente perso per strada il criterio etico-giuridico per giudicare la legittimità della legge (fiscale) positiva divenendo, invece, la legalità (intesa come conformità alla legge positiva) il criterio ultimo di legittimità.

La pretesa (fiscale) a questo punto è virtualmente assoluta.

Storicamente questa innaturale assolutezza della pretesa (fiscale) dello Stato ha trovato l’opposizione dei possidenti/contribuenti che hanno contrapposto alla pretesa dello Stato la difesa dei diritti di proprietà. Il conflitto tra le due pretese, di per sé assolute entrambe in un quadro di modernità liberale, stanti il principio di sovranità e il nuovo concetto di proprietà, non ha disinnescato la deriva giuspositivista riportando la questione nel suo terreno proprio, quello della scienza etica, piuttosto ha composto la dialettica fisco/proprietà privata nel dinamismo della rappresentanza. È il principio del parlamentarismo moderno, del no taxation without rapresentation.

Non è discusso il principio di sovranità, non è richiamato un ordine etico obiettivo a criterio della pretesa fiscale. Si dice solamente che la pretesa fiscale sarà legittima, cioè legale, se approvata dai rappresentanti del corpo elettorale (del popolo?, dei proprietari/contribuenti?).

Il parlamentarismo moderno nasce come tentativo procedurale di limitazione della sovranità anche, se non addirittura principalmente, in campo fiscale. Stando al caso inglese, caso esemplare, il sovrano potrà avanzare pretese fiscali solo se approvate dal parlamento (istanza rappresentativa) e questa dipendenza del monarca dal parlamento (principio del king in parlament) è tale che il titolare della sovranità finisce, col tempo, per essere il parlamento stesso.  Il parlamento, ovvero l’organo di rappresentanza, è il sovrano!

Si risolve cosi la contrapposizione tra sovrano che avanza la pretesa fiscale e rappresentanza dei tassati nella sintesi dialettica di un sovrano che è lo stesso corpo dei tassati parlamentarmente rappresentato.

La pretesa fiscale è conferma come assoluta!

L’esito storico della limitazione procedurale all’assolutezza della pretesa fiscale è la conferma di tale assolutezza. Ma ben oltre il responso dei fatti, la dialettica tra sovranità dello Stato e “sovranità” della proprietà privata porta già in sé la negazione di ogni criterio e dunque di ogni reale limite. Perché, appunto, è dialettica tra due pretese in un contesto a-finalistico e a-valutativo perché a-morale.

Negato l’ordine obiettivo di giustizia quale criterio di legittimità della norma positiva non resta che la sola positività del volere e dunque ogni volontà (tanto quella individuale quanto quella del legislatore sovrano) sarà in se stessa assoluta.  Assoluta de facto sarà poi la volontà capace di imporsi, cioè quella del sovrano. La legge (fiscale) positiva, in quanto volontà sovrana dello Stato, sarà assoluta nella coscienza che ne ha il legislatore e nella pretesa fattuale. In tale quadro il riferimento al bene comune non supererà mai il confine della mera evocazione retorica/demagogica.

Per comprendere ragionevolmente la pretesa fiscale come ordinata al bene comune dobbiamo quindi necessariamente rifiutare il moderno principio di sovranità e l’opzione giuspositivista, dobbiamo riaffermare la politica e il diritto quali scienze (e arti) etiche, riconoscere un ordine morale-giuridico non posto dall’uomo, razionalmente conoscibile e al quale la norma positiva debba conformarsi. Dobbiamo comprendere la comunità politica e, di conseguenza, la potestas temporale come teleologicamente ordinate al bene (comune).

Per rispondere all’interrogativo se l’autorità temporale sia legittimata ad avanzare diritti su una quota variabile dei beni privati dei sudditi e, in caso affermativo, su quale sia la base di tale diritto, ritorniamo dunque alla dottrina classica dove il dovere fiscale è inteso quale declinazione particolare del dovere alla collaborazione con l’autorità che regge la comunità politica. Il dovere fiscale attiene così ai doveri di pietas, di osservanza e obbedienza, parti potenziali della virtù di giustizia.

Ogni uomo, in quanto politikòn zôon membro di una societas perfecta, è tenuto, secondo giustizia, a collaborare con l’autorità politica nella realizzazione della proprio missione. E la missione, la ragion d’essere dell’autorità politica altro non è che la guida della comunità nel conseguimento del bene (comune).

La iustitia causae della pretesa fiscale è data dunque dal bene comune che è il fine della comunità politica e, conseguentemente, di ogni autorità politica che sia veramente tale.

Come si vede i diritti dell’autorità temporale sui beni di fortuna dei sudditi non sono diritti reali, non sono diritti diretti e immediati sul bene di proprietà, si tratta piuttosto di diritti mediati e indiretti, si tratta del dovere dei sudditi a collaborare con l’autorità in vista del bene comune. E una tale collaborazione comprende o può comprendere anche la collaborazione economica che si realizza attraverso il sistema fiscale.

La pretesa fiscale non ha altra legittimazione che il dovere di giustizia dei sudditi alla collaborazione con l’autorità temporale, nella comunità politica di cui sono membri, in ragione del bene comune. È la lezione che ci viene da san Tommaso d’Aquino, il quale poco ha scritto circa l’imposizione fiscale ma ove l’ha fatto ha brillato, da par suo, per chiarezza e rigore nel fondare il dovere fiscale sul bene comune.

Lasciamo la parola al Dottore Comune che, interrogato dalla duchessa del Brabante circa il come regolarsi in merito ad alcune questioni particolari inerenti il regime riservato agli ebrei in terra cristiana (e in particolare nel Brabante), trova modo di chiarire il fondamento legittimante la pretesa fiscale.

Dopo aver ricordato che «sono stati assegnati dei fondi ai governanti affinché, trovando in essi un cespite per vivere, non si abbandonino a vessare i loro sudditi»[2], l’Aquinate scrive:

«Contingit tamen aliquando quod principes non habent sufficientes reditus ad custodiam terrae et ad alia quae imminent rationabiliter principibus expetenda: et in tali casu iustum est ut subditi exhibeant unde possit communis eorum utilitas procurari. Et inde est quod in aliquibus terris ex antiqua consuetudine domini suis subditis certas collectas imponunt, quae, si non sunt immoderatae, absque peccato exigi possunt, quia secundum apostolum: nullus militat stipendiis suis. Unde princeps, qui militat utilitati communi, potest de communibus vivere, et communia negotia procurare vel per reditus deputatos vel, si huiusmodi desint aut sufficientes non fuerint, per ea quae a singulis colliguntur. Et similis ratio esse videtur si aliquis casus emergat de novo, in quo oportet plura expendere pro utilitate communi vel pro honesto statu principis conservando, ad quae non sufficiunt reditus proprii vel exactiones consuetae; puta, si hostes terram invadant, vel aliquis similis casus emergat.

Tunc enim et praeter solitas exactiones possent licite terrarum principes a suis subditis aliqua exigere pro utilitate communi. Si vero velint exigere ultra id quod est institutum, pro sola libidine habendi aut propter inordinatas et immoderatas expensas, hoc eis omnino non licet. Unde Ioannes Baptista militibus ad se venientibus dixit: neminem concutiatis, nec calumniam faciatis, sed contenti estote stipendiis vestris. Sunt enim quasi stipendia principum eorum reditus, quibus debent esse contenti, ut ultra non exigant nisi secundum rationem praedictam et si utilitas est communis»[3].

I governanti possono legittimamente imporre ai propri sudditi di concorrere al bilancio pubblico unicamente perché sia possibile “communis eorum utilitas procurari”. Solamente il fine dato dal bene comune legittima la pretesa fiscale , sempre ed esclusivamente in funzione del bene comune deve agire l’autorità temporale.

San Tommaso affronta pure la questione della proportio tributi insegnando l’immoralità, la peccaminosità d’una pretesa fiscale “immoderata”. Al governante non è lecito chiedere più di quanto strettamente necessario. Necessario a cosa? Necessario al bene comune; l’autorità politica è ordinata al bene comune, dunque anche la pretesa fiscale che l’autorità temporale avanza deve darsi unicamente “pro utilitate communi” e mai “propter inordinatas et immoderatas expensas”. Una fiscalità che alimenti una spesa pubblica esagerata è in se stessa illegittima.

Ci sarebbe molto da scrivere anche sulla aequalitas in personis che rimanda alla giustizia distributiva classicamente intesa rilevando, ad esempio, come poco o nulla vi corrisponda il concetto di giustizia distributiva del moderno Welfare State. Si dovrebbe cioè constatare una vera equivocità quanto alla locuzione “giustizia distributiva” tra la sua concezione classica e quella social-democratica oggi prevalsa.

Anche al iustus modus meriterebbero dedicate pagine attente a sottolineare la doverosa conformità a giustizia delle stesse modalità attraverso le quali si attua la fiscalità. L’autorità politica deve sempre agire secondo giustizia e neppure un fine buono legittima mezzi ingiusti, così una pretesa fiscale giusta perde di legittimità se i modi del suo darsi sono contrari a giustizia. Nella comprensione etica (giusnaturalista) della politica propria della Dottrina sociale della Chiesa, come del Dottore Comune e, con lui, di tutto il pensiero classico-cristiano, l’autorità (lo Stato) non ha sempre ragione perché non è la volontà del legislatore a fare la ragione, piuttosto è la ragione a giudicare la pretesa dell’autorità se conforme o meno all’ordine obiettivo di giustizia.

Il titolo della relazione e, più in generale, l’oggetto di questo convegno ci impongono di non dilungarci e di ritornare, invece, al bene comune, fine della comunità politica, della potestas temporale, di ogni legge[4], della fiscalità.

Si dovrà intendere il bene comune nella sua verità metafisica facendo molta attenzione a non confonderlo con le contraffazioni che di esso ci offre la modernità.

Il bene comune non è il bene pubblico (come contrapposto al bene privato), tanto meno è il bene dello Stato, non è neppure il bene della collettività o ciò che è di vantaggio ai più. Come ci ricorda il professor Castellano, il bene comune è comune perché è il bene di ogni uomo in quanto uomo[5] e, in quanto tale, è il fine della politica, scienza pratica architettonica.

Il fine della politica è fine supremo nell’ordine temporale perché è il bene dell’uomo in quanto uomo e ciò, propriamente, è il bene comune (temporale).

Solo così compreso, in tutto il suo valore etico-giuridico e nella sua fondazione metafisica, il bene comune è ragione della polis, dell’autorità, del diritto positivo, della fiscalità.

Si diceva con san Tommaso che solo il bene comune è ragione sufficiente a giustificare la pretesa fiscale su quota parte dei beni di fortuna avanzata dall’autorità temporale a onere dei membri della comunità politica che essa regge. È cioè la qualità (morale) della spesa pubblica a giudicare la legittimità della raccolta fiscale.

Se, ad esempio, il denaro pubblico venisse destinato per finanziare pratiche contrarie a giustizia, contrarie al bene dell’uomo, al bene comune, non solo quelle pratiche sarebbero illegittime, non solo illegittimi sarebbero quei capitoli di spesa ma perderebbe la propria legittimità la norma fiscale non essendo più giustificata dal bene comune.  Che dire allora dei sistemi fiscali contemporanei che, nella quasi totalità degli Stati almeno occidentali, alimentano spese pubbliche ove trova spazio il finanziamento di veri e propri delitti quali l’aborto (o l’eutanasia), di pratiche gravemente immorali quali la distribuzione gratuita di oppiacei (di sintesi; es. metadone), la così detta rettificazione chirurgica di sesso (in realtà la mutilazione di un corpo sano a fronte di un caso psichiatrico di dismorfismo di genere), le tecniche di fecondazione artificiale, l’insegnamento scolastico (leggasi indottrinamento) di teorie ideologiche immorali quali quella gender e molto altro. Siamo di fronte ad una perversione della potestà temporale la cui azione non è più finalizzata al bene comune ma anzi è direttamente posta contro il bene comune.  L’illegittimità di detta spesa pubblica e della pretesa fiscale necessaria a finanziarla è di ogni evidenza.

Ingiusta sarà pure una spesa pubblica “immoderata”, un uso disinvolto del danaro pubblico, senza parlare ovviamente di sperperi, sprechi e ruberie. Ingiusta la spesa, illegittima la pretesa legiferata per finanziarla.

Ci dobbiamo ora chiedere se sia illegittima solo la pretesa fiscale finalizzata a spese “immoderate” o per pratiche in se stesse immorali, oppure se il criterio del bene comune non ci fornisca vincoli di legittimità assai più stringenti. Chiediamoci se non vi siano azioni in se stesse buone, persino doverose ma che non è bene lo Stato arroghi a sé. Chiediamoci ancore se l’arrogare a sé, da parte dello Stato, funzioni e la fornitura di servizi in sé buoni ma competenza della famiglia e dei corpi intermedi non sia proprio una violazione della giustizia, un agire contro il bene comune.

Educare e istruire i bambini e i giovani è senza dubbio cosa in sé buona. Ma è bene lo faccia lo Stato? Non è forse competenza della famiglia, dei genitori?

Applicare sapientemente il lavoro umano in attività produttive così da trarne beni economici è certamente cosa in sé buona. Ma è bene lo faccia lo Stato? Non è forse competenza di quelle realtà di diritto privato che sono le aziende?

Gli esempi di questo tipo si possono moltiplicare e tutti portano con sé la medesima domanda: è sufficiente la bontà di una azione in sé perché sia bene che lo Stato la svolga? È legittimo impiegare il danaro pubblico per finalità che non appartengono alla competenza propria della comunità politica? È legittimo riscuotere imposte/tasse per finanziare ciò di cui l’autorità politica non ha competenza?

La Dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che l’azione dello Stato deve sempre darsi, per essere legittima,  secondo il principio di sussidiarietà ovvero, in via ordinaria, deve assecondare famiglie e corpi intermedi assicurando così alle diverse legittime società umane di poter adempiere ai propri doveri/diritti, conseguire i propri fini, svolgere le proprie naturali funzioni[6]. Lo Stato può svolgere «funzioni di supplenza in situazioni eccezionali»[7] proprio in ragione del principio di sussidiarietà, il medesimo principio che denuncia come illegittima l’appropriazione statale delle funzioni naturali di famiglia e corpi intermedi.

E questo perché il bene comune, in quanto bene dell’uomo in quanto uomo, non può che comprendere il bene della famiglia e il bene dei corpi intermedi della società civile, realtà naturali necessarie al bene dell’uomo. L’uomo, infatti, si realizza come uomo nella famiglia, nel lavoro (impresa economica ma anche associazione professionale, corporazione, etc.), nella vita sociale della comunità locale (municipio nel senso classico di universitas civium), etc. Il vero bene comune non può che essere garanzia del bene personale, familiare e sociale[8].

Come la politica, quale scienza pratica architettonica, contiene, soggetti al suo esercizio, i fini delle altre scienze pratiche, così il bene comune, fine della politica, comprende i fini della famiglia e di tutte le legittime società umane. Come ci ricorda il professor Castellano, il vero bene comune non è il bene dello Stato (persona civitatis), non è il bene pubblico contrapposto al bene privato, il bene comune è il bene dell’uomo in quanto uomo comprensivo del bene che è fine della famiglia, del bene che è fine delle aziende, del bene che è fine delle associazioni professionali, del bene che è fine delle comunità locali, etc.

L’autorità politica è tenuta per giustizia a garantire e favorire famiglie e corpi intermedi nel conseguimento del proprio bene. Rientra essenzialmente nel bene comune che ogni società umana legittima realizzi il proprio fine, attui la propri natura, adempia i propri doveri (diritti). Non si dà vero bene comune se le famiglie non sono poste nella possibilità di attuare pienamente la propria missione naturale e così le imprese economiche, le corporazioni, i municipi, etc.

Il Dottore Comune ha trattato dei rapporti tra singole società particolari e comunità politica nei suoi Commenti alla Politica e all’Etica Nicomachea[9] di Aristotele sottolineando come l’assorbimento delle funzioni di famiglie e corpi intermedi  nella azione dello Stato porti alla morte della comunità politica, non al suo rafforzamento, perché la comunità politica è famiglia di famiglie[10] e comunità di società[11] dunque il fine della comunità politica, che è il bene comune, presuppone essenzialmente il conseguimento, da parte della famiglia e dei corpi intermedi, del proprio fine, dei beni per i quali sussistono.

La comunità politica è compresa nell’analogia con un «corpo naturale e organico, nel quale i movimenti biologici dipendono da un principio propulsore […] Tuttavia ogni parte del corpo esercita un’attività sua propria corrispondente ai suoi moti primi e che è in funzione di una complementarietà reciproca»[12]. Ciò significa che, come il bene di un organo è bene proprio dell’organo stesso ma anche bene di tutto l’organismo di cui l’organo è parte, così il bene/fine della famiglia, dell’azienda, della corporazione, del municipio è bene/fine proprio di ciascuna di queste realtà umane e ugualmente e veramente bene comune, fine della comunità politica.

Se lo Stato si arroga competenze che sono, per diritto naturale, della famiglia o dei corpi intermedi agisce contro il bene comune, dunque contro il fine legittimante l’azione politica. Illegittima sarà, di conseguenza, la spesa pubblica finalizzata alla erogazione di quel servizio che lo Stato ha intestato a sé sottraendolo alla libera iniziativa delle famiglie e della società civile. Illegittima, dunque, la pretesa fiscale destinata a finanziare tale spesa pubblica.

Che lo Stato, ad esempio, attribuisca a sé l’educazione e l’istruzione scolastica dei giovani viola il diritto naturale dei genitori ad essere, loro e non altri, i responsabili dell’educazione/istruzione dei propri figli. Tutto l’apparato pubblico delle scuole statali è, di per se stesso, in aperta e diretta violazione del diritto naturale. Illegittima sarà dunque la spesa pubblica per il suo mantenimento, illegittima la raccolta fiscale connessa.

L’educazione/istruzione dei giovani è solo un esempio tra molti, innumerevoli sono infatti gli ambiti, per diritto naturale propri della famiglia e dei corpi intermedi, illegittimamente assorbiti dallo Stato moderno.

Se dunque la pretesa fiscale è legittimata dal bene comune, una pretesa fiscale che fosse ordinata al finanziamento, non solo di pratiche immorali, ma anche al conseguimento di fini in sé buoni (es. l’educazione/istruzione dei giovani) ma naturale competenza, ad esempio, della famiglia e non dello Stato[13] sarebbe una pretesa illegittima perché contraria al bene comune. Il bene comune, infatti, è bene dell’uomo in quanto uomo, dell’uomo che è animale “coniugale-domestico”, economico, sociale, politico così che il vero bene comune, il fine della comunità politica è che ogni società umana legittima adempia la propria naturale missione e consegua il bene/fine proprio e che il tutto si dia in una armonica complementarietà integrata nella comunità politica. Solo a ciò può essere legittimamente finalizzata la pretesa fiscale.

La comprensione metafisica del bene comune e lo smascheramento delle sue contraffazioni consente di risolvere l’apparente contraddizione, che spesso fa capolino nella esperienza concreta di molti cittadini, tra ciò che si presenta come dovere di giustizia legale e i doveri naturali di giustizia commutativa. Il diritto dell’autorità temporale ad esigere la contribuzione fiscale può imporre al suddito di adempiervi compiendo ingiustizia contro terzi, mancando a propri doveri di giustizia? La superiorità del bene comune giustifica l’ingiustizia privata?

Esemplificando ci possiamo chiedere: un imprenditore che avesse una disponibilità di denaro talmente limitata da non poter contemporaneamente adempiere agli oneri fiscali verso lo Stato e a quelli retributivi verso i propri dipendenti dovrebbe forse, in ragione del bene comune, pagare tasse/imposte allo Stato e privare i lavoratori del salario? Qual è il dovere prevalente?

Oppure un padre di famiglia che dovesse decidersi tra il pagare tutte le imposte e il pagare la retta scolastica (di una scuola non statale liberamente scelta) per i figli[14]. O un debitore che non fosse in grado di adempiere agli oneri fiscali se non privandosi di quanto necessario per adempiere agli oneri verso il proprio creditore.

Se il bene comune fosse il bene pubblico o il bene privato della persona civitatis (dello Stato) un tale conflitto con i doveri di giustizia verso lavoratori, figli, creditori, etc.  si potrebbe sempre dare e si darebbe molte volte de facto in materia fiscale.  Ma il bene comune non è il bene privato dello Stato e nemmeno il bene pubblico, non si dà vero bene comune indipendentemente dai beni particolari, non si dà bene comune dove non sia affermato e garantito l’ordine sociale informato a giustizia, dove non sia garantito ai singoli, come alle famiglie e ai corpi intermedi, ciò che loro spetta per giustizia (distributiva e commutativa).

Non si può concepire una giustizia legale indifferente alla giustizia particolare o con essa conflittuale. Sarebbe un concepire la giustizia legale non come giustizia generale. In una simile prospettiva il bene comune non sarebbe più tale, ovvero comune, ma semplicemente il bene particolare dello Stato o della collettività, il bene privato della persona civitatis.

La vera giustizia legale è tale solo e soltanto se garantisce la giustizia particolare (distributiva e commutativa), ovvero se l’ordine giuridico al quale vincola l’obbedienza dei cittadini è vero ordine giuridico per il quale tanto la distributiva, quanto la commutativa sono garantite. Se lo Stato pretendesse di realizzare il bene comune chiedendo ai cittadini di non adempiere ai propri doveri di giustizia commutativa pur di ottemperare alle leggi che normano i doveri dei privati verso lo Stato, si avrebbe una contraffazione del bene comune e una falsa giustizia legale, una non-giustizia. Così come non si darà vera giustizia generale ove non si dia una vera giustizia distributiva.

Pertanto ogni qualvolta l’autorità pubblica pretendesse, in nome del bene comune e con atti che formalmente si pongano  come vincolanti in ragione della giustizia legale, una obbedienza, da parte del cittadino, tale da implicare la violazione della giustizia commutativa da parte di quello stesso cittadino, il riferimento al bene comune sarebbe un inganno e quegli atti sarebbero tutto tranne che l’espressione di vera giustizia.

La giustizia generale, per essere tale e non una sua contraffazione, deve comprendere la tutela delle due giustizie particolari, altrimenti si cade nella falsa nozione moderna di bene comune come bene dello Stato, nella negazione della visione organica della polis propria del realismo politico classico-cristiano e, dunque, della Dottrina sociale della Chiesa. Ancora più specificamente si deve dire quindi che provvedere al pagamento dei fornitori, alla retribuzione dei lavoratori, così come alla restituzione di quanto ricevuto in prestito, è materia della giustizia commutativa, ma anche della giustizia legale che deve appunto informare la società a quell’ordine che impone a ciascuno di adempiere ai propri doveri di giustizia commutativa. Così pertanto quel cittadino che, a fronte di limitate risorse economiche, decidesse di evadere/eludere parte delle imposte per poter garantire il sostentamento ai figli oppure per corrispondere la giusta retribuzione ai dipendenti, pagare i fornitori o restituire quanto ricevuto in prestito, ovvero per adempiere ai propri doveri di giustizia, compirebbe un atto contrario all’interesse privato dello Stato ma di sicuro non contrario al bene comune. Infatti è bene che un padre garantisca il sostentamento dei figli, che un datore di lavoro retribuisca i dipendenti, che chi ha acquistato della merce ne paghi il prezzo e che chi ha ricevuto un prestito saldi il debito. L’ordine sociale che la giustizia generale deve tutelare sarebbe negato se tali doveri fossero negati, anche se ciò in nome dell’ossequio dovuto alle leggi dello Stato. Pertanto adempiere ai propri doveri di giustizia significa concorrere al bene comune e nessuna “ragion di Stato” può rendere ciò contrario alla giustizia (legale) perché in quel caso sarebbe la norma positiva ad essere di turbamento per il bene comune non tutelando l’ordine sociale.

Scrive il grande filosofo cattolico Marcel De Corte:

«Il bene comune [è] l’essere insieme di tutte le parti che costituiscono il tutto e l’accordo di tutti gli aspetti della loro unione. E’ un ordine, un essere reciprocamente ordinate delle parti tra loro che permette i loro scambi, il loro vicendevole aiuto, la loro complementarietà. […] Non bisogna dunque rappresentarsi il bene comune come un tutto sostanziale estrinseco alle parti che lo formano, esistente in sé solo e per sé solo. Il bene comune non è il bene dell’insieme considerato come una sorta di essere singolo. […]

La vita degli uomini costituiti in società è tessuta di scambi di ogni tipo, in quantità infinita, il cui accumulo, la continuità organica, la coerenza sempre accresciuta uniscono vieppiù le parti del tutto tra loro in una comunità armonicamente organizzata […] i cui rapporti multiformi, immanenti nella sua stessa esistenza e in tutti i beni che veicola in quanto tale […] costituiscono il bene comune di coloro che ne sono membri. Questo è l’oggetto al cui imperativo ciascuno è tenuto ad obbedire e tale è il dovuto che, ciascuno a suo modo, è obbligato a rendere agli altri nel nome della giustizia generale»[15].

Il vero bene comune, la vera giustizia generale non negano mai il bene della persona, della famiglia e dei corpi intermedi, non fanno mai ingiuria alla giustizia particolare, anzi ne sono garanzia.

Così dunque la cooperazione con l’autorità temporale nel perseguimento del bene comune si darà anche nella contribuzione fiscale ma prima e principalmente nell’adempimento dei propri doveri di giustizia, nel perseguimento del proprio fine/bene naturale da parte di famiglie e corpi intermedi, nel vivere collaborando a quell’ordine armonico che struttura organicamente la comunità. E mai la pretesa fiscale potrà darsi in contrasto con tale ordine, con tali fini, con tali doveri perché la pretesa fiscale è legittimata dal bene comune e il vero bene comune comprende, garantisce e impone quei fini, quei doveri, quell’ordine.

La Dottrina sociale della Chiesa, con essa la filosofia pratica classico-cristiana, fonda la legittimità della pretesa fiscale nel bene comune, esige una valutazione etica di tale pretesa. Non è la pura volontà positiva dello Stato a rendere vincolante la pretesa fiscale, piuttosto è il dovere di cooperare con l’autorità al perseguimento del bene comune a impegnare la coscienza di ogni cittadino rispetto agli oneri fiscali.

Solo e soltanto nella misura in cui è cooperazione al bene comune la contribuzione fiscale è dovuta e la pretesa statale legittima. Legittima e dunque doverosa sarà, allora, solo la pretesa fiscale ordinata a finanziare una politica conforme al diritto naturale, che mai concorra a promuovere l’immoralità, che mai si imponga contro i doveri di giustizia particolare ma che anzi garantisca quell’ordine sociale informato a giustizia ove ogni famiglia e legittimo corpo sociale possa perseguire il proprio fine/bene naturale.

Non serve sottolineare, perché evidente, la distanza di tutto ciò dalla ratio (teorica e fattuale) degli ordinamenti fiscali vigenti, dalla comprensione positivista del diritto, dalla nozione moderna di Stato e di politica.  Ecco allora, confermata anche dal particolare punto prospettico (quello fiscale) assegnatoci, l’urgenza di riscoprire la lezione perenne del realismo etico-giuridico-politico classico-cristiano, tomista in particolare,  per ricominciare a pensare (e non più solo enunciare retoricamente) il bene comune come fondamento, fine e ragione … anche della pretesa fiscale.

Don Samuele Cecotti

 

[1] Sono molti I pronunciamenti del Magistero contro il positivismo giuridico e il principio di sovranità o assolutezza (dello Stato), tra i molti si veda: Pio XII, Discorso al Tribunale della Sacra Rota Romana, 13 novembre 1949;

[2] Tommaso d’Aquino, De regimine Judeorum ad Ducissam Brabantiae, art. 6;

[3] Ibidem. Si veda anche S.th. II-II, 87 ove san Tommaso tratta delle decime, ovvero della tassazione ecclesiastica;

[4] cfr. Id, S.th. I-II, 90, 2;

[5] «il bene comune è il bene proprio di ogni uomo in quanto uomo e, perciò bene comune a tutti gli uomini» (D. Castellano, Che cos’è il bene comune?, in «Instaurare», XLII, 1, gennaio-giugno 2013, p. 12), «non è né pubblico né privato […] è un bene intrinseco alla natura dell’essere umano e inalienabile» (ibidem).

[6] «siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle» (Pio XI, Lett. Enc. Quadragesimo anno, 80); cfr. Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Centesimus annus, 48; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1883; Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 185-188.

[7] Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Centesimus annus, 48

[8] Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 32. Scrive san Tommaso «Manifestum est autem quod civitas includit omnes alias communitates. Nam et domus et vici sub civitate comprehenduntur; et sic ipsa communitas politica est communitas principalissima. Est ergo coniectatrix principalissimi boni inter omnia bona humana: intendit enim bonum commune quod est melius et divinius quam bonum unius, ut dicitur in principio Ethicorum» (Tommaso d’Aquino, Sententia libri Politicorum, lib. 1 l. 1 n. 3).

[9] Cfr. Tommaso d’Aquino, Sententia libri Ethicorum (Commento all’Etica Nicomachea), lib. 8, l. 9.

[10] Insegna san Pio X nel suo Catechismo: «405. Se le famiglie vivessero da sole, separate una dall’ altra, potrebbero provvedere a tutti i propri bisogni materiali e morali? Se le famiglie vivessero da sole, separate una dall’altra, non potrebbero provvedere ai propri bisogni, ed è necessario che si siano unite in società civile, a fine di aiutarsi a vicenda per il perfezionamento e la felicità comune. 406. Che cosa è la società civile? La società civile è l’unione di molte famiglie dipendenti dall’autorità di un capo, per aiutarsi scambievolmente a conseguire il mutuo perfezionamento e la felicità temporale.» (Pio X, Catechismo Maggiore, 405 e 406). Non diversamente san Tommaso che scrive: «come un uomo è parte di una famiglia, così la famiglia è parte della comunità politica» (Tommaso d’Aquino, S.th. I-II, 90, 3).

[11] Già Aristotele, nella sua Politica, insegna che la polis è un tutto costituito da famiglie e villaggi.

[12] Id. (Tolomeo da Lucca), De regno, lib. IV, cap. 23.

[13] Il tale fine sarà buono in se stesso, non sarà buono invece in quanto perseguito direttamente dallo Stato e sottratto alla realtà che, per diritto naturale, l’ha proprio.

[14] In questo caso si potrebbe anche applicare il principio della compensazione occulta.

[15] M. de Corte, Sulla giustizia, Cantagalli, Siena 2012, pp. 26-27.

Don Samuele Cecotti

Vice-presidente dell'Osservatorio Card. Văn Thuận

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